Il Tribunale di Roma, in conformità con il d.lgs n. 150/2015 (c.d. Jobs Act), ha riconosciuto il diritto di ottenere l’esenzione dal ticket ad una donna inoccupata, ribadendo l’equiparazione tra inoccupati e disoccupati ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale.
Tribunale di Roma - sent. 17 febbraio 2017: equiparazione tra disoccupati e inoccupati ai fini dell’esenzione dal ticket
17 febbraio 2017
La questione nasce dalla richiesta rivolta all’Asl Roma 1 da parte di una cittadina irachena, rifugiata in Italia con la propria famiglia, di ottenere l’esenzione dal ticket con il codice E02 (prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito). In risposta, l’Asl rigettava la domanda ritenendo che lo stato di inoccupazione non consentisse di ottenere detto beneficio, previsto invece in favore delle persone “disoccupate”.
La differenziazione tra i due stati risiede nel fatto che il “disoccupato” è un soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa, mentre l’“inoccupato” è un soggetto che non ha mai svolto tale attività.
Il Tribunale dichiara il diniego dell’Asl illegittimo, richiamando l’art. 19, comma 7, del citato d.lgs n. 150/2015 il quale dispone che «(…) le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione». A sostegno della propria pronuncia il Tribunale richiama altresì la , la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4 aprile 2016
Nel box download il testo della sentenza.