Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 4 ottobre 2024, ha rigettato la domanda risarcitoria di una donna nei confronti della struttura sanitaria che aveva omesso di informarla del suo stato di gravidanza, in quanto ha ritenuto che l’aver praticato un aborto l’anno precedente e l’essersi sottoposta ad un intervento di sterilizzazione tubarica contestualmente alla gravidanza non costituiscono delle presunzioni da cui poter ricavare la sussistenza della volontà abortiva.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sent. 3608/2024: un precedente aborto e la sterilizzazione tubarica non sono sufficienti per presumere la scelta di abortire
4 ottobre 2024
Sul fatto
La parte attorea il 21 agosto 2018 veniva ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’azienda sanitaria convenuta per sottoporsi ad un intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica per via laparoscopica, il quale sarebbe stato regolarmente effettuato il giorno successivo. Durante lo svolgimento di vari esami diagnostici era stata rilevata una gravidanza in atto, ma né la donna né il coniuge ne erano stati messi al corrente. Solamente durante il controllo ambulatoriale, svoltosi nel dicembre 2018, la parte attrice veniva a conoscenza della sua condizione gravidica essendo, però, ormai al quinto mese di gestazione.
A seguito di tali eventi, la donna adisce il Tribunale lamentando la condotta scorretta di controparte, in quanto non è stata previamente informata del suo stato gravidico ed evidenzia che se avesse ricevuto una tempestiva diagnosi avrebbe avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di interrompere la gravidanza.
In diritto
L'attrice lamenta che a causa della mancata informazione è stata privata della possibilità di scegliere di interrompere la gravidanza. Tuttavia, la donna non ha provato né che, effettivamente, ove avesse avuto contezza del proprio stato gravidico avrebbe attivato le procedure di interruzione volontaria della gravidanza, né, inoltre, che la mancata interruzione della gravidanza perché non più praticabile ha determinato ripercussioni pregiudizievoli.
Secondo il Tribunale neppure la previa interruzione volontaria di gravidanza, avvenuta nel 2017, e la decisione di sottoporsi a intervento di sterilizzazione tubarica sono elementi presuntivi caratterizzati da quella gravità tale da poter giungere alla conclusione, in assenza di altri elementi probatori, che effettivamente la parte attrice, ove avesse avuto tempestiva contezza, avrebbe attivato le procedure di interruzione volontaria di gravidanza.
In particolare, il giudice sottolinea che il fatto che l’attrice si sia sottoposta, nell'ottobre 2017, a una procedura di interruzione volontaria di gravidanza non dimostra che ella avrebbe scelto tale strada anche nel 2018, ove tempestivamente informata.
Di certo l'intervento di sterilizzazione tubarica è indice dell'intenzione attorea di non mettere al mondo un figlio ma non è anche un grave e serio elemento indiziario tale da indurre a ritenere che ove avesse avuto contezza tempestiva della gravidanza l'attrice avrebbe attivato le pratiche per la sua interruzione volontaria. Una cosa, infatti, è non concepire (aspetto cui tende la sterilizzazione tubarica) altro è, pur in assenza di volontà di procreazione, scoprire l'intervenuto concepimento e scegliere di interrompere la gravidanza.
Il tribunale rigetta quindi la domanda risarcitoria proposta dalla donna nei confronti della struttura sanitaria.
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