Il giudice ha accolto il ricorso di una coppia assolutamente infertile (per la quale è necessario il ricorso alla PMA di tipo eterologo), ordinando all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento di erogare tali prestazioni terapeutiche «alle medesime condizioni economico-amministrative» previste per quelle di tipo omologo.
Tribunale di Trento - ordinanza 16 Febbraio 2017: PMA eterologa
16 febbraio 2017
L’azienda resistente eroga prestazioni terapeutiche di riproduzione medicalmente assistita di tipo omologo, ma non quelle di tipo eterologo «fino all’inserimento ufficiale nei L.E.A.».
Il giudice ha ritenuto che la posizione assunta dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Servizio sanitario provinciale contrastassero con numerosi precetti costituzionali e con l’interpretazione che ne hanno dato le giurisdizioni superiori. Il fumus boni iuris si ritiene sussistente alla luce della documentata infertilità della coppia, per la quale l’accesso alla fecondazione di tipo eterologo è riconosciuto come «espressione della generale libertà ad autodeterminarsi» e attiene al diritto alla salute ex art. 32 Cost. «comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (Corte cost. n. 162 del 2014).
Nell’ordinanza si sostiene che la tutela giuridica a favore di coppie assolutamente infertili integri un interesse non solo oppositivo, ma anche pretensivo, dato che riguarda «il nucleo irriducibile del diritto alla salute». Per questa ragione si ritiene che, nonostante il diritto alla salute sia necessariamente condizionato dalle limitate risorse finanziarie disponibili, quest’ultima non possa essere una ragione sufficiente per trascurare «i livelli essenziali di assistenza o, comunque, l’effettività di un diritto complesso (…) come quello della salute nel suo nucleo irriducibile» (Cds 3297/2016).
Nella motivazione si richiama la pronuncia della Corte costituzionale n.162 del 2014 per qualificare come illegittime le disparità di trattamento che interessino la PMA di tipo eterologo rispetto a quella di tipo omologo e le coppie che ad esse ricorrano, secondo il principio di uguaglianza di tipo sostanziale (CdS, sent. n. 3297/2016).
Sempre nella sentenza del Consiglio di stato n. 3297 del 2016, si definisce come «non decisiva» la mancata inclusione della PMA eterologa nei L.E.A. come ragione per escluderla dalle spese a carico del Servizio sanitario, qualora siano presenti delle «risorse finanziarie utili a tal fine, come appunto ha fatto la Regione (..), assumendo a proprio carico (..) le tecniche di fecondazione omologa».
Il giudice ritiene per questo motivo che non possa essere ragionevolmente richiamato il «mancato inserimento nei L.E.A.» per giustificare la scelta operata dall’amministrazione che non riserva alla PMA omologa lo stesso trattamento, pur non essendo inclusa a sua volta nei L.E.A., integrando così una discriminazione tra il trattamento di due species dello stesso genus come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 162 del 2014.
Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione della caratteristica intrinseca della «natura del bene oggetto del diritto azionato», il giudice accoglie il ricorso ordinando « all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento di erogare, in via diretta o indiretta, a favore dei ricorrenti, le prestazioni terapeutiche di riproduzione medicalmente assistita di tipo eterologo alle medesime condizioni economicoamministrative previste per le prestazioni terapeutiche di riproduzione medicalmente assistita di tipo omologo».
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.