Il Tribunale di Trento stabilisce l’inapplicabilità della legge di cittadinanza straniera a difesa dei diritti personali dell’individuo qualora la stessa si dimostri contraria all’ordine pubblico nazionale. Nel caso in esame, infatti, si rileva una discrasia tra disciplina brasiliana e italiana in materia di cambiamento di attribuzione di sesso nei certificati di stato civile.
Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dalle precedenti pronunce della Corte Costituzionale - segnatamente sent. 221/2015, 180/2017 e 143/2024 - e dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 2015 n. 15138, il Tribunale afferma la non necessità di modificazione chirurgica dei tratti sessuali ai fini del riconoscimento della rettificazione del genere. Da ciò consegue, inoltre, una dichiarata irragionevolezza dell’obbligo di autorizzazione da parte del Tribunale necessario per procedere all’intervento di riassegnazione del sesso, in tutti quei casi in cui quest’ultimo si svolga a seguito della già riconosciuta rettifica del nome e del genere dell’individuo.