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Tribunale di Trieste – ordinanza 16 luglio 2024: condanna all’accertamento dei presupposti per il suicidio medicalmente assistito nel caso di Martina Oppelli
16 luglio 2024

Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato da una donna affetta da sclerosi multipla avente ad oggetto l’illegittimità del diniego da parte dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) di autorizzare la procedura della morte medicalmente assistita e ha condannato quest’ultima a procedere ad una rivalutazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla Corte cost. nella sent. 242/2019, in particolare verificando se la donna possa considerarsi essere tenuta o meno in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Numero
--
Anno
2024

Il caso e il ricorso

Il caso riguarda una donna affetta da sclerosi multipla che, in data 1° agosto 2023, alla luce della sentenza di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. della Corte costituzionale (sent. 242/2019), ha inoltrato alla propria ASL di competenza (l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI), la richiesta di verifica della sussistenza delle condizioni per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

Eseguite le visite da parte della commissione medica multidisciplinare, la AUSGI comunicava però di non poter accogliere la suddetta richiesta, in quanto non riconosceva la sussistenza di uno dei quattro requisiti enucleati dalla Corte costituzionale, ovvero la sottoposizione al trattamento di sostegno vitale.

La donna, pertanto, visto il diniego, ha presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Trieste con cui ha chiesto che l’AUSGI venisse condannata alla rivalutazione del requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale in quanto non in grado «[...] di nutrirsi, idratarsi, lavarsi, spostarsi né di compiere qualsiasi tipo di attività quotidiana tesa alla sopravvivenza umana in assenza di una costante assistenza da parte di personale sanitario a tal fine formato» e fa inoltre presente che assume «una consistente terapia farmacologica [...] in assenza della quale non potrebbe sopravvivere [...]» (p. 3 della decisione).

L’AUSGI, costituitasi in giudizio, fa presente che non essendo intervenuta alcuna circostanza nuova non è tenuta ad alcuna rivalutazione e, inoltre, sottolinea come il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale debba essere interpretato restrittivamente, con conseguente esclusione delle ipotesi in cui il richiedente dipenda da terze persone (caregiver) o sia sottoposto ad un trattamento che non possa dirsi sanitario.

La decisione del Tribunale di Trieste

Il Tribunale di Trieste ritiene sussistente la necessità di condurre un nuovo esame della istanza della ricorrente e questo per due ordini di ragioni. 

In primo luogo, il Tribunale, partendo dal presupposto per cui la sclerosi multipla sia una malattia progressiva e, come tale, destinata ad evolversi nel tempo, ritiene plausibili dei mutamenti in peius delle condizioni di salute della ricorrenterispetto al primo accertamento condotto quasi 8 mesi prima della pronuncia e, pertanto, ciò giustificherebbe una rivalutazione delle condizioni.

Inoltre, il Tribunale fa presente come siano in corso possibili evoluzioni circa la nozione di trattamento di sostegno vitalee richiama: 

  • il parere del Comitato Nazionale di Bioetica in cui ha inteso rispondere ad un quesito sottopostogli dal Comitato etico della Regione Umbria in merito ai criteri da utilizzare per distinguere un trattamento di sostegno vitale (TSV) da un trattamento sanitario ordinario ai fini della corretta applicazione della sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale (parere del 20 giugno 2024);
  • la futura decisione della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi dal G.I.P. di Firenze proprio su una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. come modificato dalla sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale nella parte in cui la procedura di assistenza al suicidio viene subordinata al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale (Tribunale di Firenze, ordinanza 17 gennaio 2024).

Ritenuto inoltre sussistente il requisito dell’urgenza alla base della tutela cautelare, in quanto è stato già assodato come la prosecuzione dell’esistenza per la ricorrente sia fonte di sofferenza intollerabile, il Tribunale assegna all’AUSGI un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per procedere ad una nuova valutazione dell’istanza della ricorrente e la condanna al pagamento a favore della ricorrente di € 500 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di tale ordine.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Associazione Luca Coscioni: il caso di Martina Oppelli.

Il nostro dossier sulla disciplina del fine vita in Italia è disponibile a questo link.

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Rosa Signorella
Pubblicato il: Martedì, 16 Luglio 2024 - Ultima modifica: Venerdì, 04 Ottobre 2024
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