Il Tribunale federale svizzero ha rigettato l’opposizione dei genitori finalizzata ad impedire l’accoglimento dell’istanza di modifica anagrafica del genere, proposta all’ufficio di stato civile dalla figlia minorenne. Secondo la corte, il codice federale svizzero fissa una presunzione di capacità rispetto all’autodeterminazione di genere del minore al compimento dei 16 anni, che solo in casi eccezionali e sulla base di circostanze oggettive può essere opinata dall’ufficiale di stato civile con la richiesta di documentazione sanitaria integrativa.
Tribunale federale svizzero, sentenza 6 novembre 2024, causa n. 5A_623/2024: l’autodeterminazione di genere in caso di conflitto tra genitori e figlio minore
6 novembre 2024
A partire dall’anno 2023, il Servizio di protezione dei minori segnalava la situazione di disagio sofferta dalla minore nel rapporto con i genitori, che non intendevano riconoscere la condizione di incongruenza di genere e permettere alla figlia di accedere alla terapia gender affirming. Su questi presupposti, il Tribunale di protezione del Cantone di Ginevra revocava la custodia genitoriale attribuendo tale responsabilità ad una curatrice speciale.
Il Tribunale autorizzava altresì l’assunzione della terapia ormonale e la variazione dell’identità anagrafica, con la modifica del nome e del genere ai sensi dell’art. 30b del codice civile svizzero. Sulla scorta di tale disciplina, “chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione”. Il consenso del legale rappresentante è richiesto soltanto “se il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età”, sicché il minore ultra-sedicenne non abbisogna in alcun caso dell’autorizzazione dei genitori.
In tale contesto, i genitori rifiutavano la consegna dei documenti, impedendo – nei fatti – la conformazione dell’identità anagrafica e la definitiva immedesimazione nel nuovo sesso. Inoltre, adivano il Tribunale federale al fine di una interpretazione restrittiva della disciplina codicistica: fino alla maggior età, secondo i ricorrenti, solo una perizia psichiatrica avrebbe realmente potuto attestare la capacità di discernimento del minore, dovendosi interpretare restrittivamente la recente anticipazione all’età di 16 anni della capacità di autodeterminazione, in vigore dall’anno 2020.
Al contrario, secondo il Tribunale, la riforma dell’art. 30b persegue proprio l’intento di svincolare l’autodeterminazione dell’identità di genere dal presupposto formale della diagnosi psichiatrica. Depongono in questo senso il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 (“concernente la modifica del Codice civile svizzero"), nonché il dibattito parlamentare, la letteratura giuridica e le principali indicazioni interpretative ufficiali (Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile n. 10.22.01.01; Commentari dell’Ufficio federale di giustizia - UFJ/OFJ, relativi alla revisione dell’Ordinanza sullo stato civile e dell’ordinanza delle tasse etc.). L’ufficiale di stato civile mantiene il potere di richiedere la produzione di un certificato medico concernente la capacità, ma solo quale presidio garantistico a fronte di circostanze obiettive e concrete. In presenza di speciali necessità di tutela, i genitori possono comunque adire il Tribunale di protezione, rimettendosi alla decisione di quest’ultimo (che, nel caso di specie, si era già pronunciato).