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UK - Court of Appeal (Civil Division) – In re: H (A Child: Surrogacy Breakdown): gestazione per altri, rottura dell’accordo e benessere del minore
17 novembre 2017

La Court of Appeal, a fronte di un caso di rottura dell’accordo di gestazione per altri, rigetta il ricorso proposto dalla gestante e dal marito della stessa: sulla base del welfare of the child principle ha riconosciuto la responsabilità genitoriale sul minore nato tramite GPA alla coppia di genitori intenzionali.

Numero
[2017] EWCA Civ 1798
Anno
2017

Nel 2015, una coppia di uomini, A e B, ha stipulato un accordo di gestazione per altri con C e D, rispettivamente moglie e marito. A seguito dell’impianto in C dell’embrione ottenuto dai gameti di A e di una donatrice anonima, è nato H. Prima della nascita, però, la gestante e suo marito avevano deciso di non rispettare quanto pattuito nell’accordo, tanto da rendersi irreperibili e, solo dopo il parto, comunicare ad A e B l’intenzione di non affidare loro il minore.

Secondo la s. 33(1) HFEA 2008, sebbene C non avesse alcun legame genetico con H, in quanto partoriente è ipso iure madre del piccolo. Allo stesso modo, D, in quanto marito di C, pur non essendo geneticamente correlato ad H, è padre. Bisogna inoltre ricordare che, nell’ordinamento inglese, gli obblighi contenuti negli accordi di gestazione per altri non possono essere oggetto di esecuzione coattiva (s.1A Surrogacy Arrangements Act 1985) e che il parental order, vincolato alla sussistenza del consenso dei genitori legali, è l’unico strumento preposto al trasferimento della genitorialità giuridica a favore dei genitori intenzionali.

Nel caso di specie, nel grado precedente, la Family division della High Court si era pronunciata riconoscendo la responsabilità minore su H ai genitori intenzionali, presso i quali, quindi era stata stabilita la dimora abituale. A e B si videro quindi attribuita la responsabilità genitoriale nei confronti del minore sia per le decisioni ordinarie che straordinarie, prevedendo in via programmatica un coinvolgimento dei genitori legali (tanto che al minore erano stati attribuiti i cognomi degli adulti coinvolti nella vicenda).

C e D, quindi, impugnarono la decisione, deducendo che,

  1. di fatto, la corte di prime cure avesse di fatto concesso un parental order, pur in assenza dei requisiti previsti ex lege;
  2. violando l’art. 8 CEDU, si fosse esclusa la possibilità di dare ad H due case e quattro genitori, valorizzando invece il contatto con i genitori intenzionali, non spiegando in che modo tale “identity contact” riservato a C e D fosse necessario e proporzionato;
  3. la High Court, nella sua decisione, avesse dimostrato un approccio punitivo nei confronti dei genitori legali per essersi ritirati dall’assetto negoziale;
  4. facendo riferimento alla s. 1(2A) Children Act 1989, il giudice avrebbe dovuto trattare la situazione in oggetto come qualsiasi altro caso di crisi genitoriale (es. genitori separati);
  5. le previsioni circa la responsabilità genitoriale erano troppo generiche e sbilanciate a favore dei genitori intenzionali.

La Court of Appeal, a tal proposito, rileva anzitutto come il riconoscimento della responsabilità genitoriale ad A e B non possa in alcun modo essere ricondotto ad un parental order, che si caratterizza invece per gli effetti trasformativi sulla genitorialità giuridica. Quanto all’identificazione dell’unica casa familiare, si evidenzia come tale scelta fosse volta a garantire al minore, in tale situazione di conflittualità tra gli adulti coinvolti, un punto di riferimento certo e sicuro. Il regime di interazioni e visite previsto per i genitori legali, inoltre, ad opinione della Court of Appeal, non può identificarsi con il mero “identity contact”, con ciò intendendosi incontri occasionali nella misura di un paio in un anno. In questo senso, quindi, la scelta della High Court deve intendersi necessaria e proporzionata. La scelta di affidare il minore prevalentemente ai genitori intenzionali, poi, è stata motivata in quanto la coppia era nella posizione migliore per favorire l’interesse del minore a coltivare rapporti con tutti e quattro gli adulti coinvolti.

Quanto alla possibilità di tracciare un’analogia con i casi di genitori separati, si rileva come gli interessi coinvolti siano differenti, richiedendo pertanto un diverso bilanciamento: cercare di imporre la soluzione tracciata per una dinamica completamente differente non sembra in alcun modo tutelare l’interesse dello specifico minore coinvolto in queste situazioni.

Infine, sebbene la Court of Appeal riconosca l’ampia autonomia riconosciuta ai genitori intenzionali nell’esercizio della responsabilità genitoriale, la stessa rileva come ciò non invalidi quanto disposto dalla High Court, quanto piuttosto si invitano le parti a prevedere, di comune accordo, un piano genitoriale comune.

La Court of Appeal rigetta quindi l’appello. Nel fare ciò, in particolare, la Corte evidenzia l’insufficienza della disciplina in materia di gestazione per altri, affermando in particolare come “this is another example of the consequences of not having a properly supported and regulated framework to underpin arrangements of this kind” (§28).

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Venerdì, 17 Novembre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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