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UK – Court of Protection – V. e W. v. King’s College Hospital NHS Foundation Trust: prelievo di gameti di un uomo prossimo alla morte cerebrale
16 novembre 2022

La Court of Protection ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un uomo che si trova in uno stato di incoscienza e prossimo alla morte celebrale, ritenendo che autorizzare il prelievo dei gameti dell’uomo non sia compatibile con il suo best interest, poiché tale procedura richiede il consenso dell’interessato, e non vi sono elementi sufficienti al fine di determinare la sua volontà.

Numero
COP 14016777
Anno
2022

I ricorrenti nel caso di specie sono i genitori di X, un uomo di 22 anni prossimo alla morte celebrale, i quali chiedono alla Corte inglese di accertare che non è contrario alla legge il prelievo e la conservazione per un uso futuro dei gameti del figlio, dato che egli aveva espresso il desiderio di poter avere dei figli.

La questione prende le mosse dal rifiuto da parte del King’s College Hospital di procedere al prelievo dei gameti di X, infatti, la struttura ospedaliera valuta l’intervento come contrario alla legge.

La Corte evidenzia che lo Human Fertilisation and Embryology Act del 1990 dispone espressamente come requisito essenziale la prestazione del consenso da parte del titolare dei gameti al fine della conservazione degli stessi, ma una simile prescrizione non è prevista ai fini dell’esecuzione del mero prelievo dei gameti. Ciononostante, la Corte stabilisce che nello specifico il giudice deve valutare le circostanze del caso in relazione alla volontà di X, e decidere se l’autorizzazione a procedere all’esecuzione della procedura sia compatibile o meno con il best interest dell’uomo.

Nel valutare il contenuto del best interest nel caso in esame non si rilevano elementi sufficienti per poter determinare quale fosse la volontà di X prima del deterioramento delle sue condizioni di salute, non essendo rinvenibile alcuna prova circa un progetto genitoriale, anche futuro, condiviso con la compagna. A sostegno di ciò, è anche il fatto che il ricorso non è stato promosso da quest’ultima, ma dai genitori dell’uomo.

La Corte sottolinea che il prelievo dei gameti è un procedimento altamente invasivo, che coinvolge sia il diritto alla privacy, sia il rispetto della dignità dell’uomo, e richiama altresì l’art. 8 CEDU, sulla tutela della vita privata e familiare, nell’ambito del quale ricade anche la tutela del diritto di autodeterminazione in tema di diritti riproduttivi, procedendo poi ad una valutazione circa la compatibilità di una decisione che accolga la domanda dei ricorrenti con i requisiti di proporzionalità e necessità che la Convenzione prescrive in materia.

Posto che una decisione in senso positivo sarebbe in contrasto con l’art. 8 CEDU, e alla luce dell’assenza di prove che permettano di determinare la volontà di X, la Corte dichiara respinta la richiesta dei ricorrenti.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Mercoledì, 16 Novembre 2022 - Ultima modifica: Martedì, 09 Gennaio 2024
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