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UK (England and Wales) – Court of Protection – In re: CR – 12 Marzo 2021: vaccinazione Covid–19 su soggetto incapace
12 marzo 2021

La Court of Protection di Inghilterra e Galles, sulla base del Mental Capacity Act 2005 e applicando il “best interest test”, ha considerato i benefici della somministrazione del vaccino COVID-19 su soggetto in stato di incapacità naturale prevalenti rispetto ai rischi.

Numero
EWCOP 19
Anno
2021

In data 12 marzo 2021, la Court of Protection ha emesso una decisione in ordine alla questione se fosse nell’interesse di CR, un soggetto sovrappeso, incapace di intendere e di volere, affetto da una grave disabilità nell’apprendimento e da una forma di autismo ed epilessia, l’essere sottoposto alla vaccinazione anti-COVID-19.

Il 30 dicembre 2020, il Joint Committee on Vaccination and Immunisation riteneva CR soggetto vulnerabile in relazione al SARS-Cov-2 e, come tale, avente diritto ad una somministrazione prioritaria del siero.

SR, il padre di CR, si opponeva al trattamento in parola, argomentando in ordine alla presenza di una serie di rischi a ciò connessi. Segnatamente, SR richiamava a supporto della propria posizione le tesi del Dott. Wakefield in merito alla sussistenza di una correlazione tra autismo e vaccino MMR, da anni ampiamente confutate dalla comunità scientifica, in quanto prive di fondamento e non supportate da evidenze cliniche.

In data 23 febbraio 2021, il National Health Service (NHS) Tameside & Glossop CCG (alias CCG) adiva la Court of Protection con sede a Manchester, citando SR, al fine di ottenere una statuizione di corrispondenza del trattamento vaccinale al “best interest” di CR.

Nella trattazione del caso la Corte richiama il precedente Aintree University Hospitals NHS Trust v James, con il quale la UK Supreme Court ha fissato il principio di diritto per cui il benessere del paziente (“best interest”) deve essere considerato in senso ampio, ossia inclusivo dell’aspetto sociale e psicologico, oltre che del profilo strettamente legato alla natura del trattamento medico e alle relative prospettive di successo.

Nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella Section 4 del Mental Capacity Act del 2005 e coerentemente con quanto statuito nel precedente appena richiamato, la Corte, per un verso, ha affermato che – tenuto conto della condizione clinica complessiva – la somministrazione del vaccino corrisponde al “best interest” del paziente, che al riguardo occorre considerare talune « “relevant circumstances” », invero «those – (a) of which the person making the determination is aware, and (b) which it would be reasonable to regard as relevant », e che, conseguentemente, va accolta la richiesta del ricorrente, quantomeno sul piano teorico; per altro verso, ha espressamente evitato di prendere posizione in ordine alla richiesta di autorizzazione all’amministrazione di interventi fisici nel caso di specie: « I grant the relief requested by the CCG but with the important caveat that I am not authorizing physical intervention in order so to do »).

Il testo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.

Marina Romeo
Pubblicato il: Venerdì, 12 Marzo 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 18 Ottobre 2021
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