La High Court of Justice ha dichiarato ammissibile la previsione di limiti temporali differenziati per l’aborto in caso di gravi disabilità del feto.
UK (England and Wales) – High Court – Crowter & Ors, R v. Secretary of State for Health and Social Care: ammissibilità dei limiti temporali differenziati per l’aborto in caso di gravi disabilità del feto
23 settembre 2021
La Corte ha valutato la legittimità della sezione 1(1)(d) dell’Abortion Act del 1967 e la sua compatibilità con gli articoli 2, 3, 8 e 14 della CEDU. La previsione censurata prevede la possibilità per una donna di abortire fino alla ventiquattresima settimana di gravidanza ma consente l’aborto anche oltre tale limite temporale in caso di gravi disabilità del feto (“there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped”).
Il caso riguardava una donna il cui feto presentava una alta probabilità di essere affetto da Sindrome di Down: la donna ha scelto di non abortire, ma si è sentita profondamente sotto pressione da parte dei medici e della coscienza sociale a riguardo.
La Corte ha preso in considerazione, uno dopo l’altro, ciascuno degli articoli della CEDU che i ricorrenti sostenevano essere violati:
- Art. 2: la Corte EDU non ha mai esteso il diritto alla vita, riconosciuto dall’art. 2, anche al feto, anche se già oltre il limite della vitalità; il fatto che sia la Corte EDU che i legislatori e le Corti nazionali abbiano riconosciuto degli interessi in capo al nascituro non implica che questo goda della protezione di cui all’art. 2. La Corte EDU ha lasciato ampia discrezionalità agli Stati in materia e dunque una norma come quella dell’Abortion Act è perfettamente legittima;
- Art. 3: nonostante i ricorrenti lamentassero il fatto che, oltre la ventiquattresima settimana, il feto sia vitale e in grado di provare dolore in maniera cosciente e che dunque l’aborto oltre quel termine rappresentasse un trattamento inumano, la Corte ha ribadito che nessuna decisione della Corte EDU assegna al feto dei diritti specifici e lascia agli Stati la decisione riguardo la sua soggettività giuridica;
- Art. 8: la decisione riguardo la continuazione o meno della gravidanza ricade nell’ambito di protezione della vita privata di cui all’art. 8, ma questo riguarda soltanto i diritti della donna; inoltre, il fatto che la ricorrente si sia sentita discriminata non è collegato con la previsione dell’Abortion Act, che si concentra sui diritti delle donne in gravidanza e i trattamenti medici e non sulla tutela dell’eguaglianza e delle disabilità: nessuna scelta viene imposta alla donna e ciascuna rimane libera di scegliere se crescere comunque un bambino affetto da una forma di disabilità. La norma ha il legittimo scopo di tutelare i diritti delle donne e non può essere censurata dal punto di vista della proporzionalità, in quanto gli Stati godono di ampia discrezionalità in materia di bilanciamento degli interessi della donna e del nascituro;
- Art. 14: la Corte non ritiene applicabile l’articolo, che riguarda il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dalla CEDU, in quanto il caso di specie non rientra nell’ambito di alcuna delle norme sopra riportate.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.