La Family Division della High Court del Regno Unito, in data 13 marzo 2018, trasferisce la piena titolarità dei diritti di un minore nato all’estero da madre surrogata in capo ad una coppia sposata ma non convivente.
UK – Family Court - In re: X (A Child: foreign surrogacy): maternità surrogata
13 marzo 2018
Una coppia di sposi britannici, legati da una relazione platonica (uno dei due coniugi è omosessuale) e non conviventi, si rivolge alla Corte Suprema del Regno Unito al fine di ottenere un parental order che riconosca il rapporto familiare tra di loro e un minore nato all’estero attraverso maternità surrogata.
La Corte afferma che l’emanazione del parental order è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 54 dell’Human Fertilisation and Embryology Act 2008. Nel caso di specie, le uniche sezioni che suscitano qualche dubbio interpretativo sono la seconda e la quarta.
La sezione seconda prevede che “The applicants must be … husband and wife”. Sebbene la relazione dei due richiedenti sia platonica e non romantica, il matrimonio, celebrato nel Regno Unito, soddisfa pienamente quanto richiesto dal Marriage Act 1949 per considerarlo valido, tant’è che “There is, as Ms Fottrell has demonstrated, no ground upon which the marriage could be declared voidable, let alone void”.
Una relazione di tipo sessuale non è necessaria per poter considerare valido il matrimonio. La giurisprudenza inglese lo ha riconosciuto più volte, fondando il proprio giudizio sulla massima latina “consensus non concubitus facit matrimonium”: il matrimonio si fonda sul reciproco consenso dei due soggetti, non sulla coabitazione.
La sezione quarta, invece, prevede che “At the time of the application and the making of the order … the child’s home must be with the applicants”. È vero che i richiedenti vivono separatamente, in diverse abitazioni, ma il minore ha familiarità con entrambe. Inoltre, quando non si trova con entrambi i richiedenti, il minore passa il suo tempo con l’uno o con l’altra, non vivendo con nessun altro al di fuori dei due.
Per questo motivo, il giudice ritiene che “In my judgment it is clearly established on the authorities that, in the circumstances of this case, the child’s “home” was and is “with” the applicants”. In conclusione, non ha il minimo dubbio per cui “I should make the parental order which is so manifestly in the best interests of the child”.
Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.