Una Corte inglese ha dichiarato che la compagna (separata) della madre di due gemelli non può essere considerata per legge genitore dei bambini nati da procreazione medicalmente assistita a causa del mancato rispetto delle disposizioni sul consenso informato (Human Fertilisation and Embryology Act 1990 e 2008) da parte della clinica alla quale le donne si erano rivolte.
UK - High Court (Family Division) - E & F (Assisted Reproduction: Parent): PMA, consenso e riconoscimento della genitorialità
24 maggio 2013
AB e CD avevano una relazione dal 1997, terminata nel 2011. Nel 2008 decisero di rivolgersi ad una clinica specializzata per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Dopo alcuni trattamenti senza esito, il terzo ciclo di terapia per CD ebbe finalmente successo. Nel frattempo, una modifica legislativa, entrata in vigore il 6 aprile 2009, comportò un mutamento nelle previsioni dello Human Fertilisation and Embryology Act; perciò, secondo quanto previsto dalla nuova legge, la coppia firmò un nuovo modulo per il consenso, che richiedeva l'accordo di entrambe affinché AB potesse essere riconosciuta come genitore dei bambini nati in seguito alla pma.
Nel gennaio 2010 nacquero due gemelli, E e F; nel certificato di nascita, CD venne registrata come “madre”, mentre AB venne registrata come “genitore”. Tale qualifica comportava l'acquisizione della potestà genitoriale sui gemelli. AB ebbe un ruolo fondamentale nella vita dei figli fino al 2011, quando si separò dalla compagna CD.
Quando AB presentò ricorso per il riconoscimento del diritto a visitare E e F, CD si oppose invocando la dichiarazione della mancanza di potestà genitoriale in capo ad AB, a causa dell'irregolarità, rispetto al quadro legislativo, del modulo di consenso firmato all'epoca della pma.
Il giudice prende in considerazione il fatto che all'epoca del trattamento la coppia aveva effettivamente discusso dello status giuridico di AB rispetto ai figli che sarebbero nati e che entrambe le donne avevano manifestato la volontà di riconoscere la potestà genitoriale ad AB. Nel ricostruire il quadro giuridico britannico sul riconoscimento della genitorialità, il giudice, facendo riferimento al HFEA 1990, al HFEA 2008, alle linee guida adottate, nonché all'interpretazione ad esse data dalle Corti, elabora sette principi generali da applicarsi al caso:
«i) The HFEA 2008 is to be construed "and applied in a way that creates as much certainty as possible";
ii) Overall, the "twin pillars" supporting Parliamentary regulation of this difficult field are intended to be: (a) the requirement for informed consent, capable of being withdrawn at any point prior to the transfer of the embryos to the woman receiving treatment; and (b) the focus on child welfare required by section 13(5);
iii) In circumstances where life is being created […], there is a need for mutual, bilateral, understanding and agreement;
iv) When obtaining bilateral consent for treatment, […], proper information needs to be provided to both parties making the commitment. It is just as important that information is given to, and consent obtained from, the person who is not directly receiving the treatment – i.e. in the position of AB in a lesbian relationship – as the person being treated;
v) It is essential that the courts pay proper respect to the scheme laid down by Parliament, and supported by the Human Fertilisation and Embryology Authority, for the regulation of assisted reproduction;
vi) The very significant legal relationship of parenthood should not be based on a fiction, and reliable safeguards need to be in place to ensure that this relationship is created in an appropriate way;
vii) Whereas "[t]he perspective of the clients is…to be treated as part of the relevant evidence", when the court is considering a question of fact which imports a subjective element (such as whether the parties were being "treated together" for the purposes of section 28(3) of the HFEA 1990), the 'perspective' or intention of the clients cannot otherwise trump the strict letter of the legislation».
Il giudice quindi verifica l'effettività del consenso prestato da AB, che deve essere comunque antecedente al trattamento. Poiché nel caso di specie la clinica aveva richiesto alla coppia di firmare il consenso durante il terzo ciclo di terapia, tale consenso viene ritenuto inefficace al fine di garantire la potestà genitoriale di AB.
Alla luce del mancato rispetto del quadro normativo da parte della clinica, il giudice dichiara che nel caso di specie il consenso prestato da AB non può essere considerato «truly 'informed' consent»: non sono state fornite sufficienti informazioni ad entrambe le parti, non è stata fornita un'adeguata consulenza alle stesse sui passaggi precedenti il trattamento e la clinica non ha conservato in modo adeguato i registri sul trattamento e sul consenso.
In conclusione, il giudice dichiara che AB non è genitore di E e F e richiede pertanto che all'anagrafe vengano ri-registrati i certificati di nascita dei gemelli. Le richieste di AB sulle visite ai bambini saranno oggetto di una successiva pronuncia.
A questo link la sentenza.