La Family Division della High Court inglese riconosce la genitorialità giuridica al padre biologico di un minore nato tramite gestazione per altri, anche nel caso in cui lo stesso sia deceduto nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di parental order e la decisione nel merito.
UK - High Court (Family Division) – In Re: A v P: gestazione per altri e parental order nel caso di morte del richiedente
8 luglio 2011
Secondo la ricostruzione operata dalla High Court, B, nato in India tramite una gestazione per altri economica, è certamente figlio biologico di Mr. A e forse anche di Mrs A, coniugi di nazionalità inglese. Subito dopo la nascita, il minore è stato affidato alla coppia di genitori intenzionali. Questi ultimi hanno richiesto un parental order ex sec. 54 Human Fertilisation and Embriology Act 2008 (HEFA 2008) per veder riconosciuta la loro genitorialità nei confronti del minore ai sensi della legge inglese. Mr. A è poi però deceduto pochi mesi dopo aver presentato tale domanda, prima che la Corte competente si potesse pronunciare.
Nonostante la maggior parte dei requisiti previsti ex lege risultassero soddisfatti, a fronte di tale situazione (la morte di uno dei richiedenti), la High Court rilevava come la sec. 54 HEFA richieda che:
S. 54(4) At the time of the application and the making order
(a) The child’s home must be with the applicants…
S. 54(5) At the time of the making of the order both applicants must have obtained the age of 18
A fronte di questa apparente incompatibilità, la High Court rileva che la ratio della norma in questione sia quella di impedire alle persone single e ai minori di richiedere parental orders o di stipulare accordi di gestazione per altri.
In via analogica, poi, si fa notare come l’adozione sia riconosciuta anche nei casi in cui i richiedenti, dopo la richiesta, si separino.
In particolare, la sec. 54 è finalizzata al riconoscimento di un order con effetti modificativi relativamente alla relazione giuridica tra gli attori e il minore, finendo così per ingerire con quelle dinamiche che rientrano nell’ambito di tutela del diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU e del diritto all’identità del minore, ex art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo.
Alla luce del legame biologico certo tra B e Mr. A e data la vita in comune tra coniugi e minore, la High Court afferma l’implicazione evidente del rispetto del diritto alla vita familiare: non riconoscere l’order priverebbe infatti la relazione – familiare – di fatto del riconoscimento giuridico, determinando una condizione di incertezza dei rapporti.
Quanto al diritto all’identità del fanciullo, poi, si riporta come questo ricomprenda la tutela delle relazioni familiari, da intendersi come rapporto tra il minore e i genitori.
In questo caso, che si riconosce quindi ruotare attorno al diritto alla vita familiare e al diritto all’identità, la Corte afferma l’impossibilità di una tutela effettiva se non attraverso l’istituto del parental order. Se infatti si decidesse di optare, in via alternativa, per un residence order o per uno special gurdianship order, si riconoscerebbe dignità giuridica unicamente al rapporto con Mrs. A e limitatamente al periodo della minore età del bambino, negando invece qualsiasi legame di diritto con il padre biologico e de facto, Mr. A; tali istituti, poi, non estinguerebbero il rapporto giuridico con la surrogata, che rimarrebbe, quindi, secondo il diritto inglese, madre di B.
Alla luce di quanto finora riportato, poiché negare il riconoscimento della genitorialità ipso iure determinerebbe un’interferenza sproporzionata e ingiustificata nella vita dei ricorrenti e il riconoscimento del parental order non contrasterebbe con la ratio della norma da applicare, la High Court riconosce lo status filiationis di B nei confronti di entrambi i coniugi.
La sentenza è disponibile a questo link e nel box download.