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UK - High Court (Family Division) - In Re J (a minor): diritto all’identità di genere del minore
21 ottobre 2016

La Family Division della High Court ha stabilito che l’imposizione da parte della madre nei confronti del figlio di 7 anni della classificazione “gender variant” ha provocato una significativa lesione del diritto all’autodeterminazione del minore.

Numero
[2016] EWHC 2430 (Fam)
Anno
2016

In seguito della separazione tra M e F avvenuta dodici mesi dopo la nascita del figlio J, quest’ultimo veniva affidato alla madre con la possibilità per il padre di rimanere in contatto con il figlio. L’accordo tra gli ex-coniugi è entrato in crisi per il rifiuto ripetutamente opposto dalla madre ai contatti tra padre e figlio.

Da questo momento è iniziato un procedimento volto ad accertare le allegazioni di M, tra cui l’asserito rifiuto da parte del padre di riconoscere la natura transgender del figlio. Da varie fonti (in particolare dalla scuola) sono emerse in questo stesso periodo delle preoccupazioni per il comportamento tenuto dalla madre, che rivendicava con fermezza l’esigenza che al figlio J, che nel periodo in esame aveva 4 - 6 anni, fosse riconosciuta l’appartenenza al genere femminile. M infatti si riferiva al figlio utilizzando pronomi femminili, e sostenendo che dovesse essere ammesso a scuola in abiti femminili.

Nel corso del procedimento il giudice rileva che «M was absolutely convinced that J perceived himself as a girl. M's case on this point has not always been either consistent or coherent, but my overwhelming impression is that she believes herself to be fighting for J's right to express himself as a girl». Nonostante le segnalazioni provenienti dalla scuola, i servizi sociali – che avevano comunque dimostrato perplessità nei confronti del comportamento della madre – decisero di non procedere oltre, ritenendo che non vi fossero particolari rischi per la situazione di J.

Più approfondite indagini sono state richieste dal giudice dopo il passaggio del procedimento davanti alla High Court of Justice il 28 ottobre 2015. Inoltre, considerato il sempre maggiore isolamento di J che era stato ritirato da scuola e che, a detta della madre, conduceva a quel punto una vita interamente da bambina, è stato deciso l’affidamento di J al padre. Il giudice ha rilevato un forte rischio di abuso a livello emotivo nei confronti di J in ragione del carattere fortemente manipolativo della madre.

Durante il periodo di affidamento al padre, l’assistente sociale ha rilevato che J è stato posto nella condizione di scegliere in quale genere identificarsi ed è emersa la sua propensione verso abiti e giochi maschili; non sono altresì emersi problemi di genere a scuola, dove il bambino si presentava come maschio.

La psicologa, pronunciandosi sul rapporto di M con il figlio, lo ha definito «an enmeshed relationship, an extreme form of proximity and intensity in family interactions (...) In enmeshed families the individual gets lost in the system. The boundaries that define individual autonomy are so weak that functioning in individually differentiated ways is radically handicapped». La psicologa ha poi specificato che M non soffre di disturbi della personalità, ma si trova rigidamente imperniata nelle proprie convinzioni e sviluppa degli atteggiamenti particolarmente manipolatori in situazioni stress.

Il giudice arriva alla conclusione che «M has caused significant emotional harm to J in her active determination that he should be a girl. I find that she has overborne his will and deprived him of his fundamental right to exercise his autonomy in its most basic way. Whether J chooses to present as a girl or not, ought to be his choice. This is not a case about gender dysphoria, rather it is about a mother who has developed a belief structure which she has imposed upon her child».

Per questa ragione l’affidamento di J viene confermato in capo al padre che si è dimostrato in grado di garantire a J lo spazio per sviluppare in autonomia la propria personalità e identità di genere. Si ritiene poi che alla madre debbano essere concessi dei contatti con il figlio in misura ridotta e parametrata ai bisogni dello stesso, al fine di limitare lo stress che una separazione totale potrebbe comportare e di ridurre al minimo l’esposizione di J ai comportamenti abusivi di M.

Il testo relativo della decisione è disponibile al seguente link e nel box download.

Marta De Lazzari
Pubblicato il: Venerdì, 21 Ottobre 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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