La Family Division della High Court inglese, vista l’impossibilità di determinare la paternità legale di un minore nato tramite GPA economica all’estero, riconosce la responsabilità genitoriale (ma non la genitorialità ipso iure) ai genitori intenzionali.
UK - High Court (Family Division) – In re: D (a Child): gestazione per altri
19 marzo 2014
Il caso riguarda un minore, D, nato nel 2010 in Georgia, quale esito di un accordo di gestazione per altri economica che prevedeva l’impianto in una gestante di un embrione ottenuto dalla fusione dei gameti di una donatrice e del padre intenzionale. La procedura medica è avvenuta all’interno di una clinica georgiana, che ha curato anche i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Sebbene la Corte riconosca i genitori intenzionali (ricorrenti) come genitori sociali, si palesa la necessità di individuare con precisione i genitori legali del minore. La madre è facilmente identificabile con la donna che ha dato alla luce il piccolo D (contumace nel procedimento di specie), così come previsto alla s. 33 Human Fertilisation Embryology Act 2008 (HFEA 2008). L’identità del padre, invece, dipende dal fatto che la gestante fosse sposata o meno al momento “of the placing in her of the embryo or of the sperm and eggs or of the artificial insemination” (s. 35(1) HFEA 2008): se in costanza di matrimonio, il marito è il padre legale, e a nessun’altro potrà essere riconosciuta la paternità sul minore (s. 38(1) HFEA 2008).
Nel caso di specie, in particolare è risultato impossibile accertare lo stato civile della gestante, generando incertezza giuridica, stante l’irrilevanza nell’ordinamento inglese dell’atto di nascita georgiano che riconosceva i genitori intenzionali come genitori legali del minore.
Le informazioni fornite dalla clinica, infatti, si sono rilevate contraddittorie e contrastanti: non solo, in momenti diversi, la donna sarebbe stata qualificata come nubile, sposata e poi divorziata, ma le generalità della stessa non hanno permesso di mettersi in contatto con la stessa (unica titolare del potere di farsi rilasciare un certificato dai registri dello stato civile georgiano).
Sebbene i ricorrenti richiedessero inizialmente di poter esperire rimedi diversi (alternativamente adozione, affido speciale e affido condiviso), si sono poi accordati sull’affido condiviso (shared residence). La Corte emette tale order in quanto ritenuto nell’interesse preminente del minore, riconoscendo così responsabilità genitoriale ai genitori intenzionali.
A fronte delle difficoltà avvertite dalla Corte nella risoluzione della controversia, la stessa evidenzia come “this case provides a clear example of the difficulties created as a result of surrogacy arrangements being subject to varying degrees of domestic regulation, from significant regulation to none at all, and also because of the existence of significant differences in the effect of such domestic regulation. There is, in my view, a compelling need for a uniform system of regulation to be created by an international instrument in order to make available an appropriate structure in respect of what can only be described as the surrogacy market”.
La sentenza è disponibile a questo link e nel box download.