La Family Division della High Court inglese riconferma il contrasto tra le ss. 54 (1), (2) e (4)(a) dell’Human Fertilisation and Embryology Act 2008 con l’art. 8 CEDU in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, poiché discriminatorie, in quanto impediscono alla madre genetica, single in seguito alla separazione dal padre biologico, di veder riconosciuto il legame giuridico con il figlio avuto tramite gestazione per altri.
UK - High Court (Family Division) – In re: M v. F & SM: gestazione per altri e madre single
23 agosto 2017
M ed F, rispettivamente moglie e marito inglesi, nel 2016 sono ricorsi alla gestazione per altri, che ha portato alla nascita del figlio A. Un embrione ottenuto dai gameti dei coniugi è infatti stato impiantato in un’amica della coppia (SM) che si era proposta come surrogata. Poiché durante la gravidanza di SM i coniugi si sono separati, alla nascita di A, il minore è stato affidato, di fatto, alla sola M.
Il padre biologico F, venuto meno il legame affettivo con la moglie M, ha dichiarato espressamente di non voler alcun coinvolgimento nella vita del bambino, tanto che non lo ha mai incontrato.
SM, che avendo dato alla luce il minore era considerata ipso iure madre, ha manifestato il proprio consenso a che fossero esperiti i rimedi adeguati a far cessare la propria genitorialità giuridica su A, attribuendola invece a M.
A fronte di tale situazione, entro i termini previsti ex lege, M ha richiesto un parental order, così da vedere giuridicamente riconosciuto il rapporto con A.
In merito a tale domanda, la High Court solleva alcune criticità, nonostante molti dei requisiti previsti dall’Human Fertilization Embriology Act (HEFA) per concedere un parental order risultassero soddisfatti. L’HEFA alla s. 54 prevede che la domanda di parental order:
s. 54(1) which requires the application to be made by two people;
s. 54(2) which requires the application to be either husband and wife, or civil partners or persons who are living as partners in an enduring family relationship; and
s. 54(4)(a) which requires that the child’s home must be with the applicants.
Come già affermato in Re X [2014], anche in questo caso la Family division ha rilevato come la s. 54 regolamenti aspetti fondamentali dell’identità del bambino in quanto essere umano (§54): il riconoscimento di un parental order, infatti, ha effetti sulla vita del minore che trascendono quelli meramente legali. Il riconoscimento della genitorialità ab initio, ottenuto attraverso questo istituto, infatti, attiene direttamente alla relazione psicologica tra genitore e figlio, incidendo così irrimediabilmente sulla vita di quest’ultimo.
Il testo di legge, però, vincola la Corte, impedendo così il riconoscimento dell’order richiesto. Come in Re Z (n. 2) [2016], la High Court, esclusa la possibilità di ricorrere tale istituto per via interpretativa, dichiara l’incompatibilità della disciplina in oggetto rispetto al dettato della CEDU. La preclusione ai single di ottenere un parental order, integra, secondo la ricostruzione della Corte, violazione degli artt. 8 e 14 CEDU. Si riconosce inoltre la competenza del Parlamento ad intervenire per eliminare tale violazione.
Il giudice Keehan, nel caso di specie, riconosce che l’interesse preminente del minore consista nel garantire, almeno nei fatti, il rapporto tra madre e figlio, confermando ad M la custodia di A.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.