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UK - High Court (Family Division) – In re: TT, R (On the Application Of) v The Registrar General for England and Wales: transizione di genere e genitorialità
25 settembre 2019

La High Court di Inghilterra e Galles si è pronunciata affermando che un uomo transessuale che abbia dato alla luce un minore debba essere iscritto nell’atto di nascita del figlio come “madre”.

Numero
[2019] EWHC 2384 (Fam)
Anno
2019

Il caso di specie riguarda lo status genitoriale di un uomo transessuale (TT) in relazione a suo figlio (YY). In particolare, nel 2016, TT, sotto supervisione medica, ha sospeso l’assunzione di testosterone, così da sottoporsi ad un trattamento della fertilità finalizzato alla fecondazione di sue cellule uovo con spermatozoi di un donatore.

Ad inizio 2017, ai sensi del Gender Recognition Act 2004, TT ha richiesto e ottenuto un Gender Recognition Certificate, attestante ufficialmente la sua identità di genere maschile.

Ad aprile dello stesso anno, il ricorrente è stato sottoposto a fecondazione assistita intra-uterina con sperma di un donatore. Il procedimento ha portato ai risultati sperati, comportando l’inizio della gravidanza di TT.

A gennaio 2018, TT ha dato alla luce il figlio YY. Al momento di formazione dell’atto di nascita del bambino, però, l’Ufficiale di Stato Civile ha informato l’uomo che sarebbe stato registrato come madre. TT chiedeva invece di essere riconosciuto nell’atto quale padre di suo figlio, o quantomeno quale genitore.

La High Court, nel decidere il caso, si è dovuta interrogare per la prima volta sul concetto giuridico di madre. Il solo precedente citato in tal senso è stato The Ampthill Peerage [1977] AC 547, nella parte in cui affermava [m]otherhood, although a legal relationship, is based on a fact, being proved demonstrably by parturition(§577). Il giudice ha poi escluso che tale definizione sia stata intaccata da successivi interventi normativi, quali il Gender Recognition Act 2004 e Human Fertilisation and Embryology Acts 1990 e 2008. A tal proposito, la Corte ha sottolineato come il concetto giuridico di madre sia basato sul ruolo ricoperto da un individuo nel processo biologico della gravidanza e del parto; per questo motivo la maternità giuridica è un concetto autonomo e svincolato dall’identità di genere giuridicamente riconosciuta.

La Corte ha riconosciuto l’esistenza, agli occhi del diritto, di madri che sono uomini e di padri che sono donne (the status of being a mother or a father […] is not necessarily gender specific, although until recent decades it invariably was so §280).  Si è rilevato, però, come il caso di specie riguardi una diversa questione e cioè se la persona che ha partorito debba necessariamente essere registrata nell’atto di nascita del figlio come madre.

There is a material difference between a person's gender and their status as a parent. Being a "mother", whilst hitherto always associated with being female, is the status afforded to a person who undergoes the physical and biological process of carrying a pregnancy and giving birth. It is now medically and legally possible for an individual, whose gender is recognised in law as male, to become pregnant and give birth to their child. Whilst that person's gender is "male", their parental status, which derives from their biological role in giving birth, is that of "mother" (§279).

La High Court ha poi affrontato il tema della proporzionalità e dell’equo bilanciamento rispetto alla riconosciuta interferenza con i diritti alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) di TT e YY.

Facendo esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, si è a tal proposito evidenziato come il diritto all’identità di genere e allo sviluppo personale rappresentino aspetti fondamentali del diritto alla vita privata. Allo stesso tempo, però, prestando particolare attenzione ai diritti di YY, la Corte ha in primo luogo posto l’accento sul diritto del minore all’identità personale (Menesson c. Francia) e in particolare a conoscere “who give birth to them”. Il giudice, infatti, ha rilevato come tale diritto abbia assunto un’importanza fondamentale, anche quando posto in contrapposizione con il diritto di colei che ha partorito di restare anonima (Jäggi c. Svizzera e Godelli c. Italia).

Si è inoltre rilevato come, nel caso di specie, il risultato perseguito da TT implichi che YY non avrà, e mai avrà avuto, una madre. Tale condizione lo distinguerebbe da tutti gli altri bambini del Regno unito e per questo motivo, la Corte ritiene che ciò sia contrario all’interesse preminente del minore.

Per questi motivi, la High Court ha rigettato il ricorso di TT, con la conseguenza che, relativamente alla formazione dell’atto di nascita di YY, TT è madre di YY.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Mercoledì, 25 Settembre 2019 - Ultima modifica: Martedì, 11 Febbraio 2020
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