La Family Division della High Court inglese riconosce, tramite la s. 54 HEFA 2008, la genitorialità giuridica nei confronti di un figlio nato attraverso gestazione per altri economica all’estero. La Corte, in tal senso, evidenzia quali parametri la volontà consapevole della gestante e il pagamento effettuato a favore della stessa.
UK - High Court (Family Division) – In re: WT : gestazione per altri
4 marzo 2014
WT è nato da SA, una gestante per altri, a seguito dell’impianto di un embrione ottenuto dalla fusione dei gameti di KR (il padre volitivo) e di una donatrice anonima. KR e la sua partner (gli attori) hanno a tal fine sottoscritto un accordo di gestazione per altri (surrogacy agreement) con una clinica in India. L’accordo prevedeva il pagamento di una somma complessiva di $28'000, dei quali 3’50'000 R erano destinati alla gestante (circa $5’000).
WT è nato prematuramente ad ottobre del 2012 e da quando è stato dimesso dall’ospedale ha sempre vissuto con gli attori, prima in India e, dal novembre dello stesso anno, in Inghilterra.
A febbraio del 2013 la gestante ha firmato il modello A101A (Accordo sulla disposizione di un parental order), così a marzo i genitori intenzionali hanno richiesto alle corti competenti di concedere un parental order che riconoscesse la loro genitorialità giuridica su WT ed escludesse quella di SA.
Poiché l’accordo non presentava elementi sufficienti per attestare la consapevolezza della gestante circa il contenuto del documento da lei sottoscritto, gli attori si sono rivolti ad un legale che ha organizzato un incontro tra loro e la gestante. Ciò ha permesso di verificare che il consenso al parental order prestato da SA fosse effettivamente informato. Tale incontro, in cui contenuto trova riscontro in un affidavit dell’avvocato, ha permesso inoltre alla High Court di verificare l’autodeterminazione della donna nell’accordo di gestazione per altri e l’adempimento di entrambe le prestazioni corrispettive ivi contenute, nel rispetto di quanto previsto alla s. 54 (6) e (7).
Quanto alla somma di denaro pagata, la Corte rileva come questa non differisca da altre, in passato autorizzate dalla stessa High Court. Nel valutare se autorizzare o meno un pagamento, la Corte sottolinea la necessità di analizzare se, nel caso concreto, l’esborso sia sproporzionato rispetto alle spese che ragionevolmente si dovranno sopportare in un iter di gestazione per altri. Nello specifico, si è valutato se la somma versata fosse talmente alta da poter essere considerata quale corrispettivo per l’acquisto del minore, andando così a determinare una lesione dell’ordine pubblico (“it is contrary to the public policy to sanction excessive payments that effectively amount to buying children from overseas”, §35.2).
Tale parametro di valutazione circa la possibilità di concedere un parental order, però, viene mitigato dal necessario bilanciamento con il benessere del bambino. In questi casi, infatti, la corte deciderà delle sorti del rapporto tra genitori intenzionali e minore a fronte di una situazione familiare di fatto già instaurata: l’autorizzazione del pagamento già avvenuto avrà quindi efficacia retroattiva, inserendosi in una dinamica molto delicata per il benessere del minore. Per questo motive, “it will only be in the clearest case of the abuse of public policy that the court will be able to withhold an order if otherwise welfare considerations support its making” (§ 35.4).
Nel caso in oggetto, gli attori hanno sempre agito secondo buona fede e correttezza, accertandosi della serietà della clinica e delle condizioni in cui le gestanti avrebbero affrontato la gravidanza.
Per tutti questi motivi, soddisfatti i requisiti ex s. 54 HEFA e accertato che tale provvedimento integri l’interesse del minore, la High Court ha riconosciuto il parental order.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.