La High Court of Justice (Family Division) ha ritenuto che non possa configurarsi una violazione dell’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo se il minore che si presume essere privato della libertà è fisicamente incapace di esercitare tale diritto e non è nemmeno in grado, a causa della propria disabilità mentale, di comprenderlo e rivendicarlo.
UK – High Court of Justice (Family Division) – Peterborough City Council v. Mother and Father and SM (a child): non può esservi privazione della libertà in violazione dell’art. 5 CEDU nel caso di un minore che sia sottoposto a cure e vigilanza costanti a causa della sua grave disabilità
6 marzo 2024
SM è una bambina di 12 anni affetta da lissencefalia, epilessia e scoliosi. Soffre inoltre di un grave ritardo mentale. A causa della sua condizione, non è capace né di lasciare il proprio letto per muoversi autonomamente né di comunicare, ed è nutrita tramite un sondino nasogastrico. SM viene quindi assistita dai genitori e dai caregivers, che provvedono ad ogni suo bisogno.
Il ricorrente è il Peterborough City Council, il quale chiede che venga emesso un “deprivation of liberty order” per tutelare la minore a norma dell’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo il ricorrente, infatti, SM è privata della propria libertà poiché è costretta a stare nel proprio letto, è continuamente sorvegliata e non ha la possibilità di esprimere validamente il proprio consenso in relazione a alle restrizioni che subisce.
La High Court of Justice richiama, in primis, l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul tema. Vengono quindi ribaditi i tre requisiti che devono sussistere affinché vi sia una privazione della libertà rilevante ai fini dell’art. 5 della Convenzione, stabiliti in Storck v. Germany: «i) An objective component of confinement in a particular restricted place for a not negligible length of time; ii) A subjective component of lack of valid consent; iii) The attribution of responsibility to the State» (punto 15). La giurisprudenza di Strasburgo, inoltre, ha sempre evidenziato anche la necessità di tenere presenti le specifiche caratteristiche del caso concreto al fine di stabilire se vi sia o meno privazione della libertà.
Il giudice fa poi riferimento alle argomentazioni presentate in Cheshire West dalla Corte Suprema del Regno Unito. In tale sentenza, in particolare, Lord Kerr propone un concurring judgment nel quale si sottolinea che, per stabilire se una persona sia sottoposta a un’indebita privazione della propria libertà, oltre a prendere in considerazione i tre criteri della Corte EDU sopracitati, si dovrebbe paragonare la sua condizione a quella in cui vive un individuo della stessa età.
La High Court of Justice, tuttavia, ritiene che i requisiti stabiliti dalla Corte EDU non siano soddisfatti nel caso di specie. Anzitutto, sebbene non possa negarsi che la bambina sia continuamente sotto il controllo dei caregiver, ciò non implica una restrizione della sua libertà. Tale supervisione, infatti, serve per garantire che i bisogni di SM vengano soddisfatti e non a impedire che si muova liberamente. Cosa che, peraltro, la minore non sarebbe in grado di fare data la sua grave disabilità. In secondo luogo, sottolinea la Corte, «on a conceptual level it is difficult to see how one can be deprived of something that one is incapable of doing. Equally, how can one be deprived of a right that one is incapable of exercising, not through the actions of the State or any third party, but by reason of ones own insuperable inabilities» (punto 38).
Proprio date le peculiarità dei deficit fisici e mentali di SM, inoltre, è altresì inopportuno proporre, sulla scia di Cheshire West, una comparazione tra la sua condizione e quella di un’altra bambina di 12 anni.
In conclusione, pertanto, la High Court ritiene che non sia configurabile un caso di privazione della libertà rilevante ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, di conseguenza, rigetta le richieste del ricorrente.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.