In data 23 novembre 2015 la Superior Court of Pennsylvania ha affermato la non contrarietà dei contratti di gestazione per altri (gestational carrier contract) all’ordine pubblico, stabilendone quindi la validità nell’ordinamento nazionale. La Corte ha inoltre riconosciuto il contratto oggetto del giudizio come causa costitutiva della genitorialità dei genitori intenzionali.
US - Superior Court of Pennsylvania – In re: Baby S. : contratti di gestazione per altri
23 novembre 2015
S.S. e L.S., rispettivamente moglie e marito, avevano deciso di avere un figlio ricorrendo alla fecondazione in vitro dell’ovulo di una donatrice con lo sperma di L.S. L’embrione così formato è stato poi impiantato nell’utero di J.B., surrogata con cui i coniugi avevano stipulato un contratto di gestazione per altri.
Un mese prima del parto, la coppia ha deciso di divorziare. A causa del mutato contesto familiare S.S. si è rifiutata di firmare la richiesta di un’ordinanza (court order) che attestasse la propria maternità legale sul nascituro. La gestante, allora, ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status filiationis di Baby S. nei confronti dei genitori intenzionali.
Al momento della nascita del minore in Pennsylvania, la gestante J.B. è stata iscritta come madre nel certificato di nascita. L’atto non riportava, invece, ad alcun titolo, i nomi dei genitori intenzionali. L’instaurarsi di questo status filiationis ha portato il Children’s Hospital di Philadelphia ad addebitare alla donna le spese mediche relative al bimbo, anche dopo che L.S. e Baby S. si sono trasferiti in California.
S.S., nel tentativo di escludere la propria genitorialità legale, nel giudizio promosso da J.B., ha lamentato l’invalidità del contratto di gestazione per altri: la corte di merito (the Montgomery County Court of Common Pleas) esclusa la pretesa dell’attrice, ha riconosciuto la maternità de jure della stessa, ritenendola inoltre responsabile per le spese sostenute dalla gestante a causa dell’inadempimento contrattuale.
S.S., allora, ha appellato la sentenza relativamente a:
«1) Whether the provisions of the surrogacy agreement between the parties attempting to create parentage of a child by contract are valid and enforceable under Pennsylvania law?
2) Whether Pennsylvania should recognize the principle of “maternity by estoppel”? » (p. 9)
Quanto alla prima questione sollevata, la Superior Court riscontra come le corti possano dichiarare la contrarietà di una pratica all’ordine pubblico solo nel caso in cui, secondo opinione unanime, questa sia «obviously for or against the public health, safety, morals or welfare» (p. 12).
In particolare, poi, la Corte ha rilevato come nell’ultimo decennio si sia assistito ad un sempre maggiore riconoscimento giurisprudenziale degli alternative reproductive arrangements nel Commonwealth. Proprio in relazione al contratto, la surrogata, che non ha alcun legame genetico con il minore, ha reso manifesta la sua volontà di partecipare alla formazione di una nuova vita solo in qualità di gestante. J.B., infatti, è stata indicata come madre nell’atto di nascita «precisely because Appellant had reneged on the surrogacy contract».
Infine, non solo l’Adoption Act non è l’unico strumento attraverso cui una persona senza legame genetico può diventare genitore di un minore, ma, né testualmente né per via interpretativa, è possibile desumere la contrarietà dei contratti in analisi ad una “dominant public policy”.
«Absent an established public policy to void the gestational carrier contract at issue, the contract remains binding and enforceable against Appellant» (p. 19).
Risolto il primo motivo d’appello, la corte rigetta il secondo relativo alla “maternity by estoppel”.
Aggiornamento:
Il 1 marzo 2016 la Supreme Court of Pennsylvania ha rigettato il ricorso di S.S. contro la sentenza in Re: Baby S.
Entrambe le sentenze sono disponibili nel box download.