In data 18 aprile 2007, la Supreme Court ha negato l’illegittimità costituzionale del Partial-Birth Abortion Ban Act del 2003. La legge in questione riguarda un divieto di effettuare la c.d. “partial birth abortion”.
US Supreme Court - Gonzales v. Carhart: limiti alle tecniche abortive
18 aprile 2007
In questa decisione, la Supreme Court (SCOTUS) è investita della questione di legittimità costituzionale di una legge che vieta una specifica tecnica medica. Il Partial-Birth Abortion Ban Act, in particolare, contiene un divieto per il personale medico di effettuare la c.d. “intact dilation and evacuation procedure” (D&E procedure). Questa procedura avrebbe potuto essere utilizzata da medici principalmente per le interruzioni volontarie di gravidanza dopo la fine del primo trimestre.
In questo caso la questione di legittimità costituzionale è sollevata dai medici stessi e nasce dalla mancanza, nella legge impugnata, di un’eccezione che consentisse di eseguire la procedure in questione in caso di interruzione di gravidanza per necessità medica.
Alcuni medici ritengono che la procedura in questione sia necessaria perché maggiormente sicura rispetto ad altre: altri sostengono che la stessa esistenza di procedure alternative per eseguire un late term abortion sia sufficiente a giustificare il divieto.
Secondo la Corte, l’esistenza di un disaccordo interno alla comunità scientifica sulla necessità medica di tale procedura, non è abbastanza per rendere una legge incostituzionale se l’intento del legislatore nel regolare l’uso di tale procedura è “rational and in pursuit of legitimate ends”. Nel controllo di legittimità, la SCOTUS ha dichiarato che una legge può essere dichiarata incostituzionale se risulta invalida per genericità oppure, secondo gli standard dettati dalla sentenza Casey, se risulta costituire un onere eccessivo. Dato che la legge non è vaga, né costituisce un onere eccessivo, la SCOTUS in una decisione divisa (4-3) ha riaffermato la legittimità del divieto.
Nel box download è presente il testo delle sentenza.