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Camera dei Deputati - DDL 259/2016 (Gelli-Bianco): la Camera approva il ddl in materia di responsabilità sanitaria
28 gennaio 2016

Il 28 gennaio 2016 la Camera dei deputati, con 307 voti favorevoli e 84 contrari ha approvato il ddl Gelli, in materia di responsabilità sanitaria. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Numero
C-259

Fra le novità importanti:

  • l’art. 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della legge, esse verranno poi inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità.
  • l’art. 6 è relativo alla responsabilità penale: nel codice penale viene inserito l’articolo 590-ter, ai sensi del quale l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.
  • l’art. 7 in riferimento alla responsabilità civile prevede la responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e la responsabilità extracontrattuale (inversione dell’onere della prova e prescrizione in 5 anni) per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. La responsabilità extracontrattuale viene esclusa per i libero professionisti.
  • l'art. 8 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 696-bis c.p.c.)da esperirsi, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, con la partecipazione obbligatoria di tutte le parti coinvolte. 
  • l’art. 9 limita l'esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria ai soli casi di dolo o colpa grave. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di assicurazione non farà stato nel giudizio di rivalsa nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. La misura di rivalsa non potrà inoltre superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
  • l'art. 10 prevede l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa e ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti.
  • l'art. 11 prevede la possibilità di un'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

Di seguito l’indice completo dei contenuti del provvedimento:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

ART. 1. Sicurezza delle cure in sanità

ART. 2. Attribuzione della funzione di garante del diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

ART. 3. Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità

ART. 4. Trasparenza dei dati

ART. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

ART. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

ART. 7. Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria

ART. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

ART. 9. Azione di rivalsa

ART. 10. Obbligo di assicurazione

ART 10-bis. (La garanzia assicurativa)

ART. 11. Azione diretta del soggetto danneggiato.

ART. 12. Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità

ART. 13. Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria

ART. 14. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

ART. 15. Clausola di salvaguardia

Art. 15-bis. (Clausola di invarianza finanziaria).

Nel box download il testo approvato dalla Camera (fonte: Quotidiano Sanità).

Marta Tomasi
Pubblicato il: Giovedì, 28 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 18 Luglio 2019
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