A seguito della sentenza Carter v. Canada, che ha sancito l’incostituzionalità del divieto di assistenza al suicidio, è intervenuta la riforma del Codice Penale Canadese che il 17 giugno 2016 ha ricevuto l’assenso reale.
Canada - Riforma del Codice Penale Canadese: assistenza al suicidio e omicidio del consenziente
17 giugno 2016
Si tratta del Bill C-14 che nel suo preambolo specifica che la disciplina in materia di assistenza al suicidio e omicidio del consenziente non abbia l’obiettivo di trasmettere una percezione negativa della qualità della vita di persone anziane, malate o disabili ma anzi permette l’accesso a queste pratiche solamente ai soggetti che presentino tutti i requisiti richiesti. Medici e infermieri (così come i soggetti che intervengano in aiuto nel rispetto della normativa e i farmacisti) non sono penalmente perseguibili per aver prestato assistenza medica ai pazienti aventi diritto a terminare la propria vita.
Il paragrafo 241.2 specifica che ad avere questo diritto sono solo i soggetti:
- Beneficiari del servizio sanitario canadese;
- Maggiori di 18 anni in grado di prendere decisioni sulla propria salute;
- Che abbiano “a grievous and irremediable medical condition”;
- Che ne abbiano fatto volontariamente la richiesta senza ricevere pressioni esterne;
- Che abbiano prestato consenso informato dopo aver avuto conoscenza delle modalità di alleviamento del dolore, comprese le cure palliative.
Nel Bill si precisa che con “grievous and irremediable medical condition” si intendono i casi di malattie o disabilità serie e incurabili in uno stato avanzato di declino irreversibile che causino sofferenze fisiche o psicologiche perduranti e intollerabili non alleviabili in modo accettabile e che rendano “reasonably foreseeable” la morte naturale.
Il procedimento prevede alcune garanzie quali la forma scritta, la partecipazione di due testimoni e il parere favorevole di un altro medico o infermiere indipendenti dal procedimento. Devono, inoltre, trascorrere almeno dieci giorni tra la firma della richiesta e l’effettiva assistenza al suicidio (salvo eccezioni motivate dalle condizioni cliniche del paziente). La richiesta può essere ritirata in ogni tempo e modo e, in ogni caso, immediatamente prima dell’assistenza al suicidio la persona deve esprimere il proprio consenso espresso.
Il testo della riforma è disponibile al seguente link e nel box download.