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D. Lgs. 20/2024 - Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
20 marzo 2024

Il 20 marzo 2024 è entrato in vigore il D. Lgs 5 febbraio 2024, n. 20 che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge n. 227/2021.

Numero
20

Il Garante viene istituito al fine di assicurare la tutela, l’attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità con quanto previsto dal diritto internazionale e unionale. Tale figura costituisce infatti un’articolazione del sistema nazionale per la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Il Garante ha sede a Roma in un luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

In base all’art. 2 del decreto, rubricato “Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante”, il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti del collegio, i quali devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità e competenza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità (art. 2, comma 2).

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. L’ufficio può avvalersi di esperti di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprata esperienza in materia di disabilità.

Il Garante, ex art. 4 comma 1, esercita le seguenti funzioni:

  • vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella stessa materia;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
  • promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità;
  • svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
  • promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;

Nell’esercizio di queste funzioni, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Ai sensi dell’art. 5 il Garante valuta le segnalazioni ricevute e verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. All’esito della valutazione e verifica, il Garante esprime con delibera collegiale i pareri motivati.

L’art. 6 disciplina l’azione del garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità per cui il Garante, trascorsi 90 giorni dal parere motivato, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ex art. 31, c. 1, D. Lgs 104/2010. Entro 180 giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

Il testo integrale del decreto legislativo è disponibile a questo link e nel box download. 

Vedi anche: 

Vittoria Da Ros
Pubblicato il: Mercoledì, 20 Marzo 2024 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Luglio 2024
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