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D. Lgs. 29/2024: disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane
15 marzo 2024

Il 15 marzo 2024 è stato approvato il D. Lgs. 29/2024 in tema di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

Numero
29

Il D. Lgs. risulta articolato in un Titolo I (con cinque capi) rubricato “Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana” e in un Titolo II (con due capi) rubricato “Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti”.

Innanzitutto, all’art. 1 vengono sanciti l’oggetto e le finalità del decreto, tra cui la promozione della dignità, dell’autonomia, dell’inclusione sociale e dell’invecchiamento attivo della popolazione anziana.

All’art. 2 la legge fornisce una serie di definizioni utili a comprendere il testo normativo ed, in particolare, chiarisce che per “persona anziana” debba intendersi la persona che ha compiuto 65 anni, per “persona grande anziana” la persona che ha compiuto 80 anni e per “persona anziana non autosufficiente” la persona anziana che, anche in considerazione  dell'età  anagrafica  e  delle  disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita  quotidiana  e  del  funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate.

L’art. 3 attribuisce poi al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito dalla legge 23 marzo 2023, n. 33, compiti di coordinamento e programmazione integrata in materia.

Le misure attuative previste dal D. Lgs. sono poi di varia natura.

Il Capo II del Titolo I, (artt. 4-10) riguarda le misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute, dell’invecchiamento attivo, della sanità preventiva e della telemedicina delle persone anziane.

Tali misure consistono, a titolo esemplificativo, nell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, come previsto dall’art. 6, ma anche con la promozione dell’esercizio fisico (artt. 7 e 12) e del turismo lento (art. 8).

Il Capo III del Titolo I (artt. 11-14) disciplina le misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali.  I capi IV (artt. 15-18) e V (artt. 19-20) del Titolo I si occupano rispettivamente della Coabitazione solidale domiciliare e la coabitazione intergenerazionale e dell’alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale.

In particolare, merita attenzione la questione dello scambio intergenerazionale, ai fini del quale si promuovono la valorizzazione delle attività di incontro e di dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle università anche mediante il riconoscimento di  crediti universitari (art. 11), nonché i progetti di servizio civile universale (art. 14) e la coabitazione intergenerazionale (art. 15). In tale contesto non solo vengono coinvolti i giovani, ma anche gli animali: infatti l’art. 13 prevede delle misure per incentivare la relazione tra le persone anziane e gli animali da affezione.

Dal punto di vista dell’alfabetizzazione informatica, invece, si prevede sia una rete di servizi di facilitazione digitale (art. 19), sia un percorso per ridurre il divario digitale (art. 20).

Il Titolo II prevede, invece, da una parte, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale (Capo I, artt. 21-33) e, dall’altra, contiene le disposizioni in materia di Prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari (Capo II, artt. 34-42).

In particolare, per quanto riguarda i servizi attuativi, viene istituito il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) che è “costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari” (art. 21).

Il testo completo del D.Lgs. è disponibile al seguente link e nel box download.

Vedi anche;

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Venerdì, 15 Marzo 2024 - Ultima modifica: Martedì, 18 Giugno 2024
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