È stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1° ottobre 2024 ed è in vigore dal 2 ottobre il decreto-legge n. 137/2024 avente ad oggetto «misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria», adottato dal Consiglio dei Ministri.
D.L. 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria
1 ottobre 2024
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza dettata da gravi episodi di violenza in danno dei professionisti sanitari e delle strutture sanitarie pubbliche, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare, su proposta del Presidente del Consiglio, dei Ministri della Salute e della Giustizia nonché del Ministro dell’interno, misure idonee a costituire «un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico» (pag. 1 parte in premessa).
In particolare, all’art. 635 c.p. (“Danneggiamento”) è inserito il seguente comma:
«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».
È stato poi modificato l’art. 380 c.p.p. (“Arresto obbligatorio in flagranza”) il quale ora prevede l’arresto di chiunque è colto in flagranza anche per:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».
«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».
Infine, all’art. 382 bis c.p.p. (“Arresto in flagranza differita”) è stato poi aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».
Il testo del decreto è disponibile nel box download e al seguente link.