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D.P.R. 87/2016: regolamento attuativo l. 85/2009 (istituzione banca dati DNA e laboratorio centrale)
7 aprile 2016

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 è stato approvato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009.

(G.U.122 del 26 maggio 2016)

Numero
87

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha ratificato il Trattato di Prüm volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e impegna le Parti contraenti, fra le altre cose, a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni in essi contenute.

La legge ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

Ai sensi dell’articolo 16 della legge il Regolamento adottato detta disposizioni in relazione a:

a) funzionamento e all’organizzazione della banca dati nazionali del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

c) le modalità di prelievo, gestione, conservazione e cancellazione dei profili di DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici;

d) le modalità di trattamento e di accesso per via informatica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile e alle competenze tecnico-professionali del personale addetto.

Di seguito l’indice dell’atto, il cui testo integrale è reperibile al seguente link :

Indice

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

CAPO II- Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati

SEZIONE I - Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale

Art. 3 - Organizzazione e funzionamento della Banca dati e misure di sicurezza

Art. 4 - Organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale e misure di sicurezza

SEZIONE II - Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA

Art. 5 - Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all’articolo 9 della legge

Art. 6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati

Art. 7 - Alimentazione della Banca dati

Art. 8 - Laboratorio centrale

SEZIONE IV - Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale

Art. 9 - Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati

Art. 10 - Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza

CAPO III- Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera

SEZIONE I - Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera

Art. 11 - Punto di Contatto Nazionale

Art. 12 - Trasmissione dei profili del DNA da parte dell’Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto

Art. 13 - Trasmissione dei profili del DNA  da parte degli  Stati esteri  verso l’Italia, a seguito di consultazione e raffronto

SEZIONE II - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Art. 14 - Ambito di applicazione

Art. 15 - Finalità del trattamento

Art. 16 - Verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti

Art. 17 - Log delle operazioni

Art. 18 - Vigilanza e controllo

CAPO IV - Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

SEZIONE I - Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici

Art. 19 - Estrazione del DNA

Art. 20 - Preparazione del campione con sistemi robotizzati

Art. 21 - Quantificazione del DNA

Art. 22 - Amplificazione del DNA

Art. 23 - Lettura ed interpretazione del profilo di DNA

SEZIONE II - Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

Art. 24 - Tempi di conservazione dei campioni biologici

Art. 25 -Tempi di conservazione dei profili del DNA

CAPO V - Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto

Art. 26 - Attribuzioni del responsabile della Banca dati

Art. 27 - Attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale

CAPO VI  - Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita

Art. 28 - Attività del CNBBSV per garantire l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei Laboratori che lo alimentano

CAPO VII - Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici

Art. 29 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all’articolo 13, comma 1, della legge

Art. 30 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge

Art. 31 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all’articolo 13, comma 3, della legge

Art. 32 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all’articolo 13, comma 4, della legge

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 33 - Diritti dell’interessato

Art. 34 - Dotazioni del personale della Banca dati

Art. 35 - Disciplina transitoria

Art. 36 - Copertura finanziaria

Marta Tomasi
Pubblicato il: Giovedì, 07 Aprile 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Luglio 2019
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