Il Governo tedesco ha recentemente emanato il regolamento attuativo della legge sulla diagnosi genetica preimpianto (DGP) adottata nel 2011 (Präimplantationsdiagnostikgesetz vom 21. November 2011, in BGBl. I S. 2228).
Diagnosi genetica preimpianto in Germania - adottato il regolamento attuativo
19 febbraio 2013
Dopo anni di acceso dibattito, a partire dal 1° febbraio 2014, data di entrata in vigore della Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik , anche nell’ordinamento tedesco sarà quindi possibile accedere, a determinate condizioni, alla DGP.
Com'è noto, l’ordinamento tedesco è tradizionalmente caratterizzato da una tutela molto forte dell'embrione, in particolare attraverso la legge del 1990 significativamente denominata Embryonenschutzgesetz (ESchG), Legge per la protezione dell’embrione.
Per quanto nello specifico attiene alla DGP, la rigidità della normativa era stata inizialmente mitigata dall'intervento del Bundesgerichtshof, che nella sentenza del 6 luglio 2010, riprendendo la distinzione di cui all’art. 8 della ESchG tra cellule totipotenti e cellule pluripotenti, ha affermato che la diagnosi preimpianto condotta su cellule embrionali pluripotenti al fine di verificare la presenza di gravi patologie genetiche non viola la Embryonenschutzgesetz e non rappresenta pertanto una condotta penalmente sanzionabile.
Il legislatore tedesco è quindi intervenuto nel 2011 con la Präimplantationsdiagnostikgesetz, la quale, accogliendo l’orientamento del Bundesgerichtshof, modifica la ESchG ammettendo, a determinate condizioni, la diagnosi genetica preimpianto.
Pur mantenendo un generale divieto di diagnosi genetica preimpianto, la disciplina tedesca ammette quindi ora la DGP qualora sussista un alto rischio di trasmissione di gravi malattie genetiche al bambino o qualora sia effettuata per accertare una grave patologia dell'embrione, tale da poter condurre con alta probabilità alla morte o ad un aborto.
La legge, nel definire le linee principali della disciplina in materia di DGP, impone che essa possa essere effettuata solo da medici qualificati presso centri specificamente autorizzati e che il consenso scritto della donna sia preceduto da un’adeguata informazione e consulenza sulle possibili conseguenze mediche, psicologiche e sociali della diagnosi richiesta. È inoltre espressamente previsto che la diagnosi possa essere effettuata solo dopo che una commissione etica a composizione interdisciplinare abbia verificato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e abbia espresso il suo giudizio in merito.
Tali eccezioni al generale divieto di DGP non potevano però essere concretamente realizzate in assenza del regolamento attuativo, la cui adozione era espressamente affidata dalla stessa legge al Bundesregierung.
La Präimplantationsdiagnostikgesetz prevedeva infatti che tramite regolamento dovessero essere definiti nel dettaglio tutti gli elementi necessari per poter concretamente procedere alla DGP nei casi e con le modalità previste a livello legislativo.
In particolare il regolamento recentemente emanato si occupa di definire la disciplina per quanto riguarda le procedure da rispettare, il rilascio delle autorizzazioni ai centri specializzati, compresa la qualifica dei medici abilitati a lavorarvi e la durata delle autorizzazioni stesse, la composizione e il funzionamento delle Ethikkommissionen e la gestione della documentazione.
Il regolamento contiene inoltre un paragrafo dedicato alle definizioni e in particolare a quella di Präimplantationsdiagnostik e di Zellen, ossia delle cellule che possono essere oggetto di diagnosi genetica preimpianto. Rispetto a tale definizione il regolamento ribadisce che debba trattarsi di cellule staminali in grado di moltiplicarsi e di specializzarsi in diversi tipi di cellule (pluripotenti), ma non anche di svilupparsi in individuo (totipotenti).
L’adozione della Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik permetterà quindi di poter concretamente accedere, a partire da febbraio 2014, alla DGP nei casi previsti dalla normativa tedesca quali possibili eccezioni al generale divieto contenuto nella Embryonenschutzgesetz.
– E.P.–