Con provvedimento n. 515/2014 il Garante per la Privacy ha stabilito alcuni limiti alla possibilità per le strutture sanitarie, di raccogliere informazioni sulla religione del paziente.
Garante Privacy - Provvedimento 515/2014: quando e come richiedere le informazioni sulla religione del paziente
12 novembre 2014
A fronte della segnalazione della richiesta sistematica, da parte delle strutture del Ssn, di informazioni relative al credo religioso di tutti i pazienti, finalizzate a garantire alla persona un’assistenza personalizzata a partire dal momento del ricovero, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento con il quale limita in modo significativo tale prassi.
In particolare: «Le strutture sanitarie possono, pertanto, lecitamente trattare le informazioni idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente o un convivente».
«La finalità di assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es. rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)- alla luce dei richiamati principi di indispensabilità- possono essere, infatti, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto, consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base».
Le strutture sanitarie del Ssn hanno sei mesi di tempo per adeguare la raccolta delle informazioni relative alla religione di appartenenza dell'interessato a quanto indicato nel provvedimento.
Il testo completo del provvedimento è disponibile nel box download.
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