Il 15 febbraio 2024 è stato approvato dal Parlamento greco il disegno di legge presentato dal governo in tema di matrimonio egualitario e adozioni per le coppie omogenitoriali che modifica il codice civile e altre disposizioni.
Grecia – Legge n. 5089/2024: uguaglianza nel matrimonio civile
15 febbraio 2024
La legge ha come scopo quello di assicurare il rispetto del principio di eguaglianza attraverso l’estensione dell’accesso all’istituto del matrimonio a coppie dello stesso sesso e tramite il rafforzamento della tutela dalle discriminazioni (art. 1).
All’art. 2 viene individuato l’ambito di applicazione della legge in parola, tra cui la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, con le conseguenti tutele che ne discendono a favore dei contraenti.
Oltre a quella iniziale, la legge è suddivisa in quattro sezioni, ognuna dedicata ad un ambito di tutela novellato.
Il secondo capitolo (artt. 3 - 5) è dedicato alla modifica del codice civile relativamente alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, alla definizione del cognome dei figli e ad altri atti dello stato civile. In particolare, in questa sezione viene presentata la novella dell’art. 1350 del codice civile, cuore della legge. Il comma primo presenta oggi la seguente formulazione: «Il matrimonio si contrae tra due individui di sesso opposto o uguale. Per la contrazione del matrimonio è necessario il consenso dei futuri sposi. Le relative dichiarazioni devono essere rese personalmente e senza condizioni o termini.» (art. 3).
Il capitolo terzo (artt. 6 - 8) prevede delle modifiche volte a vietare eventuali forme di discriminazione con specifica attenzione al diritto del lavoro.
Rilevante è sul punto l’art. 7 in tema di protezione dal licenziamento di genitori dello stesso sesso: con l’aggiunta del comma 4 all’art. 281 del codice del lavoro la tutela della maternità viene infatti estesa anche alle coppie omogenitoriali composte da donne, dal momento che finora solo le donne gestanti e partorienti hanno diritto a non vedere annullato il contratto di lavoro durante la gravidanza e nei 18 mesi successivi al parto.
Il capitolo quarto (art. 9), inoltre, estende il divieto di discriminazione anche ad altri settori, tra cui previdenza sociale, istruzione, ambito socio-assistenziale e sanitario.
Infine, il capitolo quinto (artt. 10 - 11) rubricato «Regolamento di relazioni aventi elementi di estraneità», disciplina l’applicazione delle disposizioni presenti nella legge in questione in caso di attività svolte all’estero e il loro riconoscimento.
L’art. 10, ad esempio, si occupa nello specifico di casi di matrimonio tra persone dello stesso sesso che hanno avuto luogo all’estero prevedendo che i matrimoni di cittadini greci contratti all’estero con persona dello stesso sesso prima dell’entrata in vigore della legge in parola vengono ritenuti validi e sussistenti per l’ordinamento greco.
L’art. 11 si occupa, invece, del rapporto genitoriale che si è creato all’estero: il rapporto genitoriale creatosi all’estero in forza di atto pubblico o di sentenza viene riconosciuto anche in Grecia, indipendentemente dal sesso dei genitori e dalla modalità con cui tale legame si è creato (adozione, maternità surrogata ecc.) Il co. 2 dell’art. 11 prevede, inoltre, la possibilità di adottare il figlio del partner dello stesso sesso.
Il testo della legge è disponibile in lingua greca a questo link e nel box download.