È stata pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2023 la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 entrata in vigore il 2 gennaio 2024, in materia di prevenzione delle discriminazioni e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
L. 193/2023: Legge sul diritto all’oblio oncologico
7 dicembre 2023
In linea con i diritti costituzionali e internazionalmente riconosciuti, la legge appena promulgata ha lo scopo di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all’oblio delle persone guarite da malattie oncologiche (art. 1 co. 1).
Il diritto all’oblio oncologico viene definito dall’art. 1 co. 2 come “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”.
Con l’introduzione della legge in esame, le indagini sulle patologie pregresse di un soggetto sono proibite nei casi e alle condizioni stabilite.
Quanto ai casi in cui tale indagine risulta vietata, questi riguardano ambiti diversi tra loro, dal settore commerciale a quello familiare così come lavorativo. Contestualmente, sono necessarie, quali condizioni ostative a tali indagini, il completamento di un percorso di guarigione e il decorso di un certo lasso temporale senza che vi siano state ricadute.
La legge disciplina, in primo luogo, il caso dell’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi (art. 2) stabilendo che non è ammessa la richiesta di informazioni, l’acquisizione di esse da altre fonti o le visite mediche di accertamento (art. 2 co. 4) relative alle patologie oncologiche sofferte in passato e di cui il trattamento si sia concluso senza episodi di recidiva da più di dieci anni, ridotto a cinque se la patologia ha colpito una persona con meno di ventuno anni (art. 2 co. 1). Nel caso in cui le informazioni siano già state fornite, in violazione del diritto all’oblio oncologico, esse non potranno influenzare i rapporti contrattuali tra le parti (art. 2 co. 5). Analogamente, le clausole contrattuali in violazione del diritto all’oblio oncologico e successive all’entrata in vigore della legge in analisi si dovranno considerare nulle, lasciando tuttavia valido il contratto stipulato (art. 2 co. 6).
L’art. 3 prende invece in considerazione il diritto di famiglia, modificando l’art. 22 co. 4 della L. n. 184/83 in tema di indagini sulle condizioni dei genitori che hanno richiesto l’adozione o l’affidamento. Ai sensi del combinato delle norme citate, dunque, una pregressa patologia oncologica non può più essere oggetto di indagini da parte dei servizi socio-assistenziali o dei Tribunali per determinare l’idoneità o meno dei genitori che hanno fatto richiesta di adozione, sempre nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 2 (mancanza di ricadute e superamento di un determinato lasso temporale).
Infine, la norma disciplina le informazioni per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale (art. 4). Nelle procedure concorsuali e selettive, pubbliche o private, qualora si richieda l’accertamento di requisiti psicofisici o di salute, non è possibile ricevere informazioni che violino il diritto all’oblio oncologico (con i soliti limiti di guarigione e temporali, già fissati all’art. 2).
Gli enti territoriali dovranno poi occuparsi di promuovere politiche attive per assicurare “eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi” alle persone che in passato sono state affette da una patologia oncologica e sono guarite (art. 4 co. 2).
A questo link e nel box download il testo della L. n. 193/2023 sull’oblio oncologico.
Decreti attuativi della L. n. 193/2023:
- Ministero della Salute – Decreto del 9 agosto 2024: disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni;
- Ministero della Salute – Decreto 22 marzo 2024: elenco di patologie oncologiche per le quali il diritto all’oblio oncologico matura in termini minori
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