Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".
L. 219/2017: norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
14 dicembre 2017
Il 14 dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il testo di legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, approvato in prima lettura alla Camera il 20 aprile 2017.
Come affermato dall’art. 1, l’obiettivo di questa legge è quello di tutelare «il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona» e stabilisce che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».
- Procedura di approvazione e applicazione
Durante la XVII legislatura sono state presentate 16 proposte di legge in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Prese in esame dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, le proposte di legge sono state oggetto d'esame da parte di un Comitato Ristretto, interno alla Commissione, avente il compito di elaborare un testo unificato.
Di seguito riportiamo l'elenco delle proposte di legge depositate, con le relative schede e i lavori preparatori:
- C. 1142 Mantero (Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico)
- C. 1298 Locatelli (Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari)
- C. 1432 Murer (Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)
- C. 2229 Roccella (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 2264 Nicchi, (Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari)
- C. 2996 Binetti (Disposizioni relative all'alleanza terapeutica, in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3391 Carloni (Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari)
- C. 3561 Miotto (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3584 Nizzi (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3586 Fucci (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3596 Calabrò (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3599 Brignone (Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei testamenti biologici)
- C. 3630 Iori (Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive anticipate di trattamento)
- C. 3723 Marzano (Disposizioni in materia di consenso informato, di rifiuto dei trattamenti sanitari e di dichiarazioni anticipate di trattamento)
- C. 3730 Marazziti (Disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, di consenso informato e di pianificazione condivisa dei trattamenti sanitari)
- C. 3970 Silvia Giordano (Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di testamento biologico).
Il 7 dicembre 2016 la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il testo che unifica le 16 proposte di legge sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Successivamente:
- 20 aprile 2017 – Approvazione in prima lettura da parte della Camera;
- 14 dicembre 2017 – Approvazione in via definitiva da parte del Senato (testo approvato);
- Legge di bilancio del 2018 (n. 205/2017) con cui si è prevista e finanziata l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle DAT (co. 418 e 419 dell’articolo 1);
- 8 febbraio 2018 – Circolare n. 1 del Ministero dell'Interno, "Prime indicazioni operative sulla legge n. 219 del 2017";
- 31 luglio 2018 – Parere del Consiglio di Stato. Il Ministero della Salute formula una richiesta di parere al Consiglio di Stato ed i quesiti formulati riguardano, essenzialmente, il coordinamento interpretativo tra l’istituzione della banca dati nazionale delle DAT e la legge 219/2017.
Il Ministero della Salute, nella Relazione annuale sull’attività svolta in attuazione della L. 219/2017 (vd. infra “Relazioni annuali”), ha riportato l’avvenuta istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di definire i contenuti informativi della Banca dati DAT. Pertanto:
- 29 maggio 2019 - Schema di decreto ministeriale da sottoporre, secondo la procedura prevista dalla legge n. 400 del 1988, al previo parere del Consiglio di Stato;
- 29 maggio 2019 – Parere favorevole del Garante della Privacy;
- 25 luglio 2019 – Conferenza Stato-Regioni con cui è stata sancita l’intesa sullo schema di regolamento;
- 07 novembre 2019 – Parere favorevole del Consiglio di Stato;
- Decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019 "Regolamento e Disciplinare tecnico della Banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)” (Comunicato Stampa n. 62 del 10 dicembre 2019 ).
A questo link sono disponibili le indicazioni operative redatte dal Ministero della Salute per la stesura e la raccolta delle DAT, in particolare riguardo la Banca dati nazionale delle DAT , operativa a partire dal 1 febbraio 2020, disponendo che:
- Per le DAT raccolte a partire dal 1° febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via e-mail dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale;
- Le DAT raccolte prima del 1° febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
La mappa dei comuni che hanno istituito i registri comunali di deposito delle ultime volontà è disponibile sul sito dell'Associazione Coscioni.
2. Contenuto del testo normativo.
La norma si compone di otto articoli.
Art. 1. Consenso informato
Art. 2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita
Art. 3. Minori e incapaci
Art. 4. Disposizioni anticipate di trattamento
Art. 5. Pianificazione condivisa delle cure
Art. 6. Norma transitoria
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 8. Relazione alle Camere
Per un’analisi del testo normativo si rinvia alla pagina esplicativa del Ministero della Salute.
3. Questioni di legittimità costituzionale
Con ordinanza 24 marzo 2018 , il Tribunale di Pavia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 4 e 5 della legge n. 219 del 2017 nella parte in cui prevede che l’amministratore di sostegno, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato senza l’intervento del giudice tutelare.
La Corte costituzionale si è espressa con sentenza n. 144 del 13 giugno 2019 con cui ha escluso che, in assenza di DAT, l’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017 attribuisca ex lege all’amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale, in quanto “le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario” restano regolate dagli artt. 404 ss. c.c.
4. Giurisprudenza rilevante
- Tribunale di Roma – Decreto 23 settembre 2019: rifiuto trattamenti sanitari vitali da parte dell’amministratore di sostegno in conformità alla legge 219 del 2017
- Tribunale di Napoli – Decreto 907/2022: rifiuto di registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile
5. Relazioni annuali del Ministero alle Camere sullo stato di attuazione della Legge ex art. 8 L. 219/2017.
Link utili:
- Sul sito del Senato, la descrizione dell’iter completo di approvazione della Legge.
- Per altri approfondimenti sull’iter parlamentare, cfr. “Consenso informato e DAT. Riprende il cammino parlamentare”, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 3/2016, pp. 305-307;
- Dossier “La disciplina del fine vita in Italia”
- Il fascicolo n. 1/2018 di BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto ha ospitato un forum sulla nuova legge, con un commentario di ciascun articolo.
- “A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità costituzionale della relazione di cura”, L. Busatta in Rivista AIC, 2/2019, pp. 95-115.
- “La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento nella legge 219/2017: spunti dal diritto comparato”, S. Penasa in Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica, 4, 2018, pp. 224-234
- “Consenso informato e rapporto di cura: una nuova centralità per il paziente alla luce della legge 22 dicembre 2017, n. 219”, M. Fasan in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis.