La Legge – pubblicato in Gazzette Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024 – contiene misure urgenti per il monitoraggio e l’erogazione delle prestazioni sanitarie con il particolare intento di ridurre le liste d’attesa e promuovere il rispetto dei tempi massimi previsti per l’accesso ai livelli essenziali di assistenza.
Legge 29 luglio 2024, n. 107 – Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
29 luglio 2024
L’atto normativo predispone l’implementazione di diverse misure come:
- Attivazione della piattaforma delle liste d’attesa (art. 1)
A norma dell’art. 1 viene istituita presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) la Piattaforma nazionale delle liste d’Attesa con lo scopo di realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa di ciascuna regione o provincia autonoma.
- Istituzione dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (art. 2)
Viene istituito, presso il Ministero della salute, l’Organismo di controllo sull’assistenza sanitaria. L’organismo può esercitare, al fine di verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, presso le agenzie ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni. Per svolgere tale funzione l’Organismo può avvalersi del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Le risultanze dei controlli effettuati devono essere comunicate al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS).
- Istituzione dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi delle liste di attesa
L’Unità deve essere istituita presso – e a carico – delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Essa è presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità ed è composta da professionisti provenienti dalle aree sanitaria e amministrativa. Questi devono indicare il RUAS, le sue funzioni e i suoi obiettivi.
- Adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie (art. 3)
Secondo le disposizioni contenute nell’art. 3, è necessario che gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di Prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale. Gli erogatori devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie.
- Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche (art 4)
In base all’art. 4 le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica con eventuale prolungamento della fascia oraria di erogazione.
- Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario (art. 5)
Viene disposto, per l’anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti, l’incremento dei valori massimi della spesa per l’assunzione del personale del SSN autorizzato per l’anno 2023. Dal 2025 invece viene demandata a uno o più decreti l’individuazione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Nazionale.
- Potenziamento dell’offerta assistenziale e per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale per le regioni protagoniste del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027.
- Introduzione di un’imposta sostitutiva delle prestazioni sanitarie aggiuntive
Secondo l’art. 7 le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità devono essere assoggettate ad imposta sostitutive dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Il testo completo della Legge è presente al seguente link e nel box download