Un circolare congiunta dei Ministeri della Salute e del Lavoro chiarisce le condizioni di esclusione della possibilità di accertamento della siero-positività da parte del datore di lavoro.
Ministero della Salute - Circolare 12 aprile 2013: HIV e accertamento sieronegatività in ambito lavorativo
12 aprile 2013
Nel box download il testo della circolare.
Nel documento vengono anche individuate le limitazioni da rispettare per procedere ad accertamenti di sieronegatività dei lavoratori, alla luce anche dello sviluppo scientifico e delle nuove possibilità terapeutiche che hanno mutato sensibilmente il quadro epidemiologico dell'infezione da Hiv.
Si escludono le discriminazioni nei confronti di persone in cerca di lavoro sulla base della reale o presunta siero-positività; a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test o di rivelare il proprio stato sierologico.
Per quanto concerne la prevenzione, la circolare dichiara assolutamente prioritario «tutelare i lavoratori che svolgono attività in cui è elevato il rischio di trasmissione dell’Hiv e, a tale scopo, è necessario, laddove sussista un rischio di contagio per esposizione professionale a Hiv e a malattie a esso correlate, come la Tbc, predisporre per i lavoratori specifici programmi di prevenzione (fermo restando che, in ogni caso, la sieropositività non può costituire motivo di discriminazione per l'assunzione o la conservazione dell'impiego, né rappresentare una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro)».
«Norme specifiche di settore che richiedono l’accertamento preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio […] hanno una loro legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una effettiva condizione di rischio che dall’esercizio dell’attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell’esercizio dell’attività stessa». Di conseguenza l’esecuzione del test in via preventiva, a tutela della salute del lavoratore, «dovrà essere giustificata dal livello di rischio individuale di esposizione, valutato caso per caso dal medico competente».