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Ministero della Salute – Decreto del 9 agosto 2024: disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni
9 agosto 2024

È stato pubblicato sulla G.U del 13 settembre 2024 il Decreto attuativo della L. n. 193/2023 a cura del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero della giustizia, del 9 agosto 2024 in materia di certificato di oblio oncologico in relazione alle adozioni.

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Il decreto ministeriale in esame dà attuazione all’art. 3 della L. n. 193/2023, modificativo dell’art. 22 co. 4 della L. n. 184/1983 in materia di adozione e che oggi dispone dunque che: «Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età».

Il decreto, pertanto, all’art. 1 co. 1 stabilisce che i soggetti che presentano domanda di adozione, se sono stati pazienti oncologici e se è decorso il termine previsto dall’art. 22 cit., forniscono all’Azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di adozione il cd. certificato di oblio oncologico, ovvero una certificazione che attesta il diritto a non far menzione della loro pregressa malattia tumorale in quanto non più rilevante.

Il testo del decreto è disponibile a questo link.

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Vittoria Da Ros
Pubblicato il: Venerdì, 09 Agosto 2024 - Ultima modifica: Sabato, 21 Settembre 2024
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