Vai menu di sezione

Ministero della salute – Decreto 7 settembre 2023: fascicolo sanitario elettronico
7 settembre 2023

Il Ministero della salute ha adottato un Decreto avente ad oggetto l’istituzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché l’individuazione delle finalità e dei contenuti del fascicolo, i soggetti incaricati della sua implementazione, e le modalità di accesso e di trattamento dei dati personali.

Numero
Decreto 7 settembre 2023

Il nuovo FSE raccoglie tutte le informazioni identificative dell’assistito per quanto riguarda le prestazioni erogate sia nell’ambito del sistema sanitario nazionale (SSN) sia esternamente. Il Fascicolo deve quindi contenere tutti i documenti riferiti alla storia clinica dell’assistito (per esempio referti medici, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, prescrizioni, cartelle cliniche, vaccinazioni) che dovranno essere aggiornati dalle ASL, dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, dalle strutture sanitarie accreditate con il SSN ed altre strutture sanitarie autorizzate, e dagli esercenti professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.

Mediante i dati raccolti nel FSE si prevede poi l’elaborazione di un profilo sanitario sintetico (patient summary), gestito dalle ASL territorialmente competenti, che riassume la storia clinica dell’assistito, in modo tale da “favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento del contatto con i servizi sanitari” (art. 4, co. 2).

Inoltre, il Decreto dispone la creazione di un taccuino personale dell’assistito, un’area riservata al singolo individuo, il quale potrà gestire, cancellare, o inserire informazioni relative al suo percorso di cura (tali dati però non saranno certificati).

L’art. 8 prescrive che la consultazione dei dati sensibili può avvenire solamente dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ed espresso un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito all’accesso, tanto è vero che in capo all’assistito è previsto un diritto all’oscuramento dei dati (art. 9), che potrà esercitare nel momento dell’erogazione della prestazione sanitaria, ovvero digitalmente tramite una funzione resa disponibile nell’area personale del FSE.

L’accesso ai dati può essere effettuato per finalità di cura, per tutta la durata dell’assistenza, da parte del medico, dell’infermiere/ostetrico, del farmacista, e anche del personale amministrativo. È sempre fatto divieto di accesso ai soggetti che operano in ambito sanitario, ma non perseguono finalità di cura, ossia: “periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quello dell’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni” (art. 15, co. 4).

La disposizione di cui all’art. 19 stabilisce che, per le finalità di profilassi internazionale, “e, in particolare, per assicurare la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie infettive e fronteggiare eventi di sanità pubblica inaspettati”, la Direzione generale del Ministero della salute può accedere alle informazioni rilevanti nel caso di specie, nello specifico con lo scopo di valutare la situazione sanitaria di soggetti che sono sottoposti a vaccinazione o profilassi obbligatori, e a misure di quarantena o isolamento, e di favorire l’attività di contact tracing internazionale. In ogni caso, i dati di cui l’assistito abbia chiesto l’oscuramento sono sottratti a questo trattamento.

Il testo completo del Decreto è disponibile a questo link e nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 07 Settembre 2023 - Ultima modifica: Lunedì, 05 Febbraio 2024
torna all'inizio