Il Presidente della Repubblica portoghese ha sottoposto al controllo preventivo di costituzionalità del Tribunal Constitucional gli articoli 2, 4, 5 7 e 27 del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV del 12 febbraio 2021, che regola le circostanze e le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile, per violazione dei principi di legalità e di tipicità in materia penale sanciti dalla Costituzione portoghese, con riguardo alla portata della libertà di limitare il diritto alla vita interpretata secondo il principio della dignità della persona umana.
Portogallo – Fine vita: controllo preventivo di costituzionalità del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV in materia di morte medicalmente assistita
18 febbraio 2021
Il Presidente della Repubblica del Portogallo ha sospeso la promulgazione del Decreto n. 109/XIV, approvato il 12 febbraio 2021 dal Parlamento, rimettendo il testo legislativo al giudizio preventivo di costituzionalità del Tribunal Constitucional portoghese.
Il Capo dello Stato, pur ribadendo che con tale rinvio non si intende chiedere al Giudice delle leggi un controllo sulla conformità a Costituzione del concetto e delle pratiche di eutanasia, ritiene che alcuni tra i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita, come regolata dal nuovo Decreto, presentino profili di eccessiva indeterminatezza, tali da inficiare la legittimità costituzionale del nuovo testo normativo.
In primo luogo, il Presidente della Repubblica ritiene che il criterio relativo ad una situação de sofrimento intolerável non sia sufficientemente definito, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista medico, rimandando quindi ad un concetto di sofferenza caratterizzato da una dimensione fortemente soggettiva. Tali aspetti, secondo il Capo dello Stato, risultano particolarmente problematici nella misura in cui il Decreto in oggetto stabilisce in capo al medico l’onere di accertare la sussistenza di tale requisito, risultando però poco chiaro come debba essere determinata la sussistenza di una situazione di sofferenza intollerabile: se tenendo in considerazione la sola prospettiva del richiedente o se basandosi su una valutazione di tipo medico della stessa.
In secondo luogo, il Presidente della Repubblica evidenza anche come profili di criticità siano presenti anche con riferimento al requisito della lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico. Questo criterio, che nella disposizione normativa oggetto di giudizio risulta subordinato alla condizione di sofferenza intollerabile, indicherebbe una soluzione incoerente con gli obiettivi posti dal legislatore, dal momento che darebbe luogo ad un’interpretazione secondo cui anche solo una lesione definitiva di estrema gravità potrebbe garantire la possibilità di accedere ad una pratica di morte medicalmente assistita. Tale requisito, ribadisce il Capo dello Stato, deve invece essere combinato con il primo, cioè la sussistenza di una condizione di sofferenza intollerabile nel richiedente. Tuttavia, la natura indefinita del concetto di sofferenza intollerabile e la totale mancanza di definizione di ciò che costituisce una lesione definitiva di estrema gravità, senza che vi sia un consenso scientifico a riguardo, non fornirebbero al medico coinvolto nella procedura di morte medicalmente assistita un quadro legislativo certo che possa guidare le sue decisioni e azioni. Inoltre, risulterebbe poco chiaro come una lesione definitiva, ma non necessariamente mortale, possa rappresentare un requisito di accesso alla morte medicalmente assistita, dal momento che la morte non verrebbe ad essere una conseguenza naturale della lesione in questione.
Alla luce di queste considerazioni, il Presidente della Repubblica sottolinea come l’indeterminatezza normativa che caratterizza tali criteri non sembri essere conforme all’esigenza costituzionale di garantire un’adeguata tutela del diritto alla vita e della dignità della persona umana, incidendo negativamente anche anche in termini di certezza del diritto. E tali aspetti risultano essere maggiormente problematici se si considera che l’impostazione normativa adottata dal Legislatore portoghese pone in capo al medico referente e al medico specialista il compito di valutare la sussistenza delle condizioni descritte.
Infine, in considerazione degli elementi esaminati, il Presidente della Repubblica portoghese ritiene che l’eccessiva indeterminatezza dei concetti utilizzati nel Decreto n. 109/XIV, per di più in materia di diritti, libertà e garanzie, e la scelta di rimandare la definizione degli stessi quasi interamente all’opinione di consulenti medici e di specialisti costituiscano una violazione dell’art. 112, paragrafo 5 della Costituzione portoghese, il quale vieta al legislatore di delegare l’integrazione di una legge ad atti di natura diversa da quella legislativa.
Il testo della richiesta di controllo preventivo di costituzionalità è disponibile al seguente link e nel box download