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Regione Toscana – Legge n. 5/2025: modalità organizzative per la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio
11 febbraio 2025

L'11 febbraio 2025 la Regione Toscana ha approvato una proposta di legge di iniziativa popolare che definisce le modalità organizzative per accedere alla procedura medicalizzata di aiuto al suicidio ai sensi e per l’effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e 135/2024.

Numero
5

Con la legge in analisi la Regione Toscana «nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, e in attuazione di una sentenza immediatamente esecutiva» procede a dettare norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio l’esercizio delle funzioni che la giurisprudenza costituzionale attribuisce alle aziende sanitarie in materia di suicidio medicalmente assistito, in particolare attraverso le sentenze n. 242/2019 e 135/2024 (par. 5 del Considerato).  

La Legge si compone dei seguenti articoli: 

  • Art. 1 – Finalità; 
  • Art. 2 – Requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito;
  • Art. 3 - Istituzione della Commissione multidisciplinare permanente;
  • Art. 4 - Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito;
  • Art. 4 bis - Supporto nella erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito;
  • Art. 4 ter - Modalità di attuazione;
  • Art. 4 quater - Supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito;
  • Art. 5 – Gratuità delle prestazioni; 
  • Art. 6 – Norma finanziaria.

In particolare, dopo aver affermato che «[...] possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze delle Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219» (art. 2), la legge prevede la presentazione da parte dell’interessato (o di un suo delegato) di un’istanza all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, istanza che va poi trasmessa tempestivamente sia alla cd. Commissione permanente (disciplinata dall’art. 3) sia al Comitato per l’etica clinica (art. 4).

Quanto ai tempi, l’art. 4 bis prevede che la procedura di valutazione dei requisiti debba concludersi entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la Commissione procede per la definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito tramite l’approvazione di un protocollo, sottoposto successivamente anche all’approvazione del Comitato etico. La procedura si conclude entro dieci giorni dall’invio della comunicazione al soggetto interessato circa gli esiti della valutazione (art. 4 ter).

Entro sette giorni dalla comunicazione dell’approvazione di tale protocollo, l’azienda unità sanitaria locale assicura «[...] il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro» (art. 4 quater). Inoltre, la prestazione è gratuita per chi vi accede.

Infine, si specifica le prestazioni e i trattamenti di cui trattasi costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza e, pertanto, la Regione vi fa fronte con risorse proprie.

Il testo della legge è disponibile nel box download. 

Vedi anche: 

Rosa Signorella
Pubblicato il: Martedì, 11 Febbraio 2025 - Ultima modifica: Venerdì, 21 Febbraio 2025
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