Nell’aprile 2017 la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 14 aprile 2017, n. 10, contenente Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
Regione Veneto - L. R. 10/2017: norme integrative in materia di amministrazione di sostegno
14 aprile 2017
In armonia con la legge n.6/2004, che ha portato all’istituzione della figura dell’amministratore di sostegno, la Regione Veneto ha deciso di farsi promotrice di un ampio supporto all’istituto, emanando una legge regionale nell’aprile 2017.
La norma nazionale del 2004 prevede una ridefinizione dei criteri di interdizione e inabilitazione, al fine di renderli adatti maggiormente adattabili ai differenti casi, così da permettere la cura degli interessi dei soggetti vulnerabili senza compromettere i loro diritti fondamentali.
La Regione, richiamando i principi costituzionali del solidarismo e del riconoscimento della pari dignità dell’individuo senza distinzioni sociali e personali (artt. 2 e 3 Cost.) e la Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha deciso di adottare delle misure specifiche, affinché le persone vulnerabili possano agevolmente usufruire del sostegno necessario. Mediante un percorso di sensibilizzazione e conoscenza di questo istituto, il Veneto inserisce nella sua più ampia programmazione socio-sanitaria misure atte a valorizzare la figura dell’amministratore di sostegno.
Se da un lato la programmazione regionale prevede delle campagne di informazione, di formazione e aggiornamento per gli amministratori di sostegno (art. 2 co. 1: ”Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, nonché la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno”), dall’altro si pone l’obbiettivo di un maggior coordinamento con altre figure, ad esempio i giudici tutelari, perché venga rinforzato il legame tra i vari enti, anche privati, per l’attivazione e la promozione delle misure necessarie (art. 2 co. 3: “La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno”).
Dopo aver consultato le conferenze dei sindaci, rispettando la programmazione sanitaria regionale, come previsto anche dal d.lgs. n. 502/1992,) successivamente modificato con il d.lgs n. 517/1993, la regione promuove presso le varie ULSS e i vari comuni il servizio di supporto all’amministratore di sostegno.
Tale servizio prevede diversi compiti, tra i quali la formazione di liste nelle quali sono iscritte le persone disponibili e idonee a divenire amministratori (art. 3 co. 3: “Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno forma e conserva l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno”).
Sempre alla giunta regionale spetta di vigilare sulla corretta compilazione delle liste, che verranno conservate presso le strutture apposite (art. 3 co. 4: “La Giunta regionale vigila sull'attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico”).
Per coloro che non possono effettuare spostamenti è comunque previsto un servizio di ascolto e più in generale vengono promossi protocolli appositi per affrontare le differenti esigenze (art. 4 co. 1: “La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza”).
La Giunta ha infine un ruolo centrale nel monitoraggio e controllo sul corretto funzionamento delle misure, attraverso strumenti di studio e di coordinamento non solo tra i comuni e le ULSS ma anche con il programma sanitario nazionale. La legge prevede infatti l’istituzione di un tavolo permanente proprio presso la giunta regionale. Inoltre è stato stabilito un obbligo di relazione biennale per monitorare lo stato di attuazione della legge (art. 6 co. mma1: “Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:…”)
Nel box download il testo della legge regionale n. 10/2017 e i Dati informativi concernenti la legge.