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Senato della Repubblica – DDL 1087/2024: Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica
28 marzo 2024

Il disegno di legge si propone di introdurre anche in Italia una forma solidale e altruistica di gravidanza per altri, senza compenso, alla quale, a fronte di una scelta consapevole della gestante, possano accedere coppie, anche dello stesso sesso, e singoli.

Numero
1087

La proposta di legge si compone di 11 articoli; nel primo si stabilisce chiaramente che si tratta di una procedura di fecondazione assistita con cui la gestante, senza corresponsione di compenso, si impegna a portare fino alla fine lo sviluppo della gestazione senza l’utilizzo di propri gameti (art.1).

Per poter beneficiare della gravidanza solidale e altruistica è necessaria, su ispirazione della legislazione greca in materia, l’omologazione da parte del tribunale competente per il luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione (art. 2 comma 7 e 11). Tale autorizzazione viene emessa in camera di consiglio su relazione del presidente del tribunale dopo aver verificato che i genitori intenzionali (o il genitore intenzionale) abbiano stipulato una polizza assicurativa a favore della gestante e un conto corrente per il versamento di tutti i costi relativi a gravidanza, parto e post parto fino a sei mesi successivi, prorogabili. Il rimborso di questi costi considera anche la perdita di capacità reddituale ma non può costituire una forma di arricchimento oltre al rimborso per il mancato guadagno (art. 2 comma 9 lettere a,b, comma 13 e art. 3 commi 3,4).

È prevista, presso l’Istituto Superiore di Sanità, la creazione di una Commissione nazionale composta da un’équipe medica (art. 2 comma 2) che valuti i presupposti necessari (art. 2 comma 3, su ispirazione del modello portoghese). 

La volontà espressa dalla donna deve avere un intento solidale e altruistico frutto di una scelta consapevole in conseguenza di un adeguato percorso di informazione e supporto psicologico (art. 2 comma 4). Tanto la gestante quanto l’eventuale coniuge, o unito civilmente, devono prestare il consenso alla rinuncia della responsabilità genitoriale in forma scritta prima della fecondazione in vitro; il consenso può essere comunque ritirato in qualsiasi momento nelle stesse forme (art. 2 comma 6 e art. 7 commi 5,6).

Possono accedere alla procedura coppie, anche dello stesso sesso, e persone singole con un’età compresa tra i 18 e i 50 anni (art. 3).

Ulteriore requisito è che la gestante abbia già portato a termine una gravidanza con bambino nato vivo, e che sia possibile portare a termine solo una gestazione per altri solidale e altruistica (art 5 comma 1). Inoltre, la gestante deve sottoporsi a controlli medici che escludano la presenza di patologie che possano arrecare danno al feto o a lei stessa (art. 5 comma 3).

È prevista la possibilità che la gestante abbia legami di parentela o affinità con i futuri genitori del bambino (art. 5 comma 2).

Si auspica, inoltre, la tenuta di un Registro delle gestanti, con obbligo di iscrizione (art. 8 comma 3) al duplice fine di garantire i requisiti sopracitati e saper indirizzare le donne verso la struttura più consona (art. 8 comma 2).

Il congedo di maternità o paternità, per un totale di 5 mesi, può essere richiesto anche precedentemente al parto, a patto che almeno tre mesi siano successivi; ne possono usufruire, in via alternativa o cumulativa, i genitori o il genitore singolo (art 6).

Dal punto di vista giuridico i bambini hanno lo stato di figli della coppia o del genitore singolo (art. 7 comma 1), ma le parti possono decidere di mantenere i rapporti tra loro per il bene del nato (art. 7 comma 3), a patto che dai registri di stato civile non emergano informazioni sul concepimento e la gestazione (art. 7 comma 4).

L’art. 9 del disegno di legge propone inoltre una modifica dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004 che vieta l’accesso alle tecniche di PMA alle coppie di persone dello stesso sesso, nel senso di un’apertura tanto alle coppie omogenitoriali quanto ai singoli.

Il testo del Disegno di legge è disponibile al seguente link e nel box download.

Marta Venier
Pubblicato il: Giovedì, 28 Marzo 2024 - Ultima modifica: Giovedì, 25 Luglio 2024
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