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La disciplina del fine vita in Europa

In questa pagina si raccolgono i principali materiali di carattere normativo, giurisprudenziale e tecnico-scientifico riguardanti le tematiche di fine vita negli Stati europei.

INDICE

  1. Austria
  2. Belgio
  3. Bulgaria
  4. Cipro
  5. Croazia
  6. Danimarca
  7. Estonia
  8. Finlandia
  9. Francia
  10. Germania
  11. Grecia
  12. Irlanda
  13. Italia
  14. Lettonia
  15. Liechtenstein
  16. Lituania
  17. Lussemburgo
  18. Malta
  19. Paesi Bassi
  20. Polonia
  21. Portogallo
  22. Repubblica Ceca
  23. Regno Unito
  24. Romania
  25. Slovacchia 
  26. Slovenia
  27. Spagna
  28. Svezia
  29. Svizzera
  30. Ungheria

Austria 

In Austria, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale prima (2020) e del legislatore poi (2021), è consentita l’assistenza al suicidio a certe condizioni. 

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità

§ 78 StGB (Mitwirkung am Selbstmord, cooperazione al suicidio): «Chiunque istighi un uomo al suicido, ovvero gli offra aiuto, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni»; 

§ 77 StGB (Tötung auf Verlangen, omicidio su richiesta): «Chiunque uccida un uomo su sua volontaria e insistente richiesta è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

Dottrina:

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Belgio

In Belgio è consentita l’assistenza al suicidio e l’eutanasia anche su minori. 

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità:

Art. 397: «Si definisce avvelenamento l’omicidio commesso mediante sostanze che possono provocare la morte più o meno rapidamente, in qualunque modo tali sostanze siano impiegate o somministrate. Sarà punito con l’ergastolo».

  • Legge sull’eutanasia (28 maggio 2002 ) - la legge introduce la possibilità di praticare l’eutanasia con il consenso informato del paziente, capace di intendere e di volere, che sia soggetto a sofferenze intollerabili e costanti, causate da una malattia grave ed incurabile. Per procedere all’eutanasia, salvo casi di urgenza, è necessario il parere di due medici e deve trascorrere almeno un mese tra la richiesta scritta del paziente e l’eutanasia stessa.
  • Legge sull’eutanasia su minori (28 febbraio 2014 ) - la legge estende la possibilità di praticare l’eutanasia, prevista nella legge del 2002, anche ai minori di età, al ricorrere di determinate condizioni.
  • Corte costituzionale (sentenza 29 ottobre 2015 ) - la sentenza introduce alcune specifiche relative ai requisiti posti dalla legge del 2014  per l’accesso dei minori all’eutanasia, richiedendo l’opinione qualificata di uno psichiatra o di uno psicologo infantile.
  • Corte costituzionale (sentenza del 20 ottobre 2022, n. 134) - La Cour constitutionnelle del Belgio dichiara la parziale incostituzionalità dell’art. 3 della Legge sull’eutanasia, com’era applicabile prima della riforma del 2014, nella parte in cui la condotta del medico che viola i requisiti meramente procedurali di realizzazione dell’eutanasia è trattata, ai fini penali, allo stesso modo della condotta del medico che viola requisiti sostanziali.
Decisioni giurisprudenziali: 

Il caso riguardava la morte di una donna affetta da una grave forma di depressione avvenuta a mezzo di suicidio assistito e il figlio, venuto a conoscenza della morte solo in un momento successivo, lamenta che la legge nazionale sull’eutanasia non è idonea a proteggere la vita dei soggetti fragili. La Corte, tuttavia, conclude che benché non sia possibile enucleare un diritto a morire a partire dall’art. 2, la libertà e la dignità sono principi fondamentali su cui la Convenzione si basa e perciò è ragionevole ritenere che non vi sia un generale divieto alla pratica dell’eutanasia che, a certe condizioni, può essere compatibile con le previsioni della CEDU.

In Belgio c’è stata tutta una serie di casi controversi che ha riproposto al centro del dibattito pubblico la disciplina nazionale sull’eutanasia, tra cui: 

  • Caso Genevieve Lhermitt (marzo 2023): la donna ha fatto ricorso all’eutanasia dopo essere stata condannata all’ergastolo per aver ucciso i suoi 5 figli.
  • Caso di Tine Nys (2020): una donna di 38 anni ha ricevuto l’eutanasia il 27 aprile 2010 dopo che le era stata diagnosticata la Sindrome di Asperger, malattia ritenuta incurabile e dunque sufficiente per ottenere l’eutanasia. La famiglia aveva denunciato i medici, sostenendo che i criteri di legge non fossero stati rispettati. L’iter giudiziario: 
    • Cour d’Assises de Gand (31 gennaio 2020): una giuria di 12 membri assolve i medici coinvolti. 
    • Cour de Cassation (15 settembre 2020): la Corte rimanda il caso al Tribunal correctionnel Dendermonde sulla base del fatto che la sentenza della Corte d’Assise di Gand non era stata sufficientemente motivata;
    • Tribunal correctionnel Dendermonde (12 ottobre 2021): pone una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale per la risoluzione del caso in Corte costituzionale (sent. n. 134/2022, vd. supra);
    • Tribunal correctionnel Dendermonde (25 ottobre 2023): il Tribunale stabilisce che le condizioni previste dalla legge per accedere alla procedura di eutanasia sono state rispettate.
  • Caso Shanti de Corte (maggio 2022): una ragazza di 23 anni decide di ricorrere all’eutanasia a causa della sindrome sviluppata a seguito della strage di Bruxelles.
  • Caso Nathan/Nancy (2013): un transessuale decide di ricorrere all’eutanasia dopo aver cambiato sesso non riuscendo più a riconoscersi nel nuovo corpo.
Documenti: 
Dottrina:

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Bulgaria

In Bulgaria non esistono disposizioni in materia di eutanasia e assistenza al suicidio.

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Cipro

Nel Cipro qualsiasi forma di eutanasia e assistenza al suicidio è vietata e punita con l'ergastolo. 

Disposizioni normative: 

Art. 218 (“Abetting suicide”): «Chiunque (a) procura ad un altro il suicidio; oppure (b) consiglia ad un altro di uccidersi e quindi lo induce a farlo; o aiuta un altro ad uccidersi, è colpevole di un crimine ed è passibile della reclusione a vita».

Casi rilevanti:
  • Caso David Hunter

Janice Hunter, malata terminale di leucemia, chiede più volte a suo marito David Hunter di porre fine alla sua vita. Poiché l’eutanasia non è consentita nel Cipro, suo marito ha obbedito a questa volontà e la donna è morta per asfissia. Il Tribunale distrettuale di Cipro lo ha prosciolto dall’accusa di omicidio premeditato (che comporta l’ergastolo) riconoscendo l’omicidio colposo. 

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Croazia

In Croazia è vietata qualsiasi forma di eutanasia ed assistenza al suicidio.

Disposizioni normative

Articolo 112 (“Esecuzione”): «1) Chiunque uccide un altro, portato in uno stato di sofferenza a lungo termine, di forte irritazione o di panico a causa del suo attacco, grave insulto o abuso senza sua colpa, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

(2) Una madre che uccide il suo bambino sotto l'influenza di un grave stress mentale dovuto alla gravidanza o al parto, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(3) Chiunque uccide un altro su sua espressa e seria richiesta per compassione del suo grave stato di salute, è punito con la reclusione fino a tre anni.»

Articolo 114 (“Partecipazione al suicidio”): (1) Chiunque induce un altro al suicidio o lo aiuta a suicidarsi per motivi vili e ciò viene commesso o tentato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(2) Chiunque commette l'atto di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di un bambino che ha compiuto i quattordici anni o di una persona la cui capacità di comprendere le sue azioni è notevolmente ridotta, è punito con la reclusione da uno a otto anni.»

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Danimarca

In Danimarca è possibile rifiutare le cure, ma non accedere al suicidio assistito né tantomeno all’eutanasia.

Nel corso del 2023 è stata presentata una proposta di legge ad iniziativa popolare “Legalisering af aktiv dødshjælp” (Legalizzazione dell’eutanasia attiva) che ha riscosso molto successo, raccogliendo 50.000 firme. Il Parlamento danese è attualmente impegnato nella sua discussione ed ha invitato il Consiglio etico nazionale a prendere posizione su tale tema rilasciando un parere da utilizzare nelle future discussioni: 

Disposizioni normative: 

Art. 6.3 – «A meno che non disponga di un’autorizzazione speciale un medico non deve iniziare ad applicare un trattamento sanitario contro la volontà del paziente. Questa disposizione si applica anche quando il paziente ha espresso in un testamento di vita il suo desiderio di essere dispensato da tutti i trattamenti di prolungamento della vita nell’ipotesi di essere morente o quando la sua morte è inevitabile». 

Art. 6.4 - «Per trattamento che prolunga la vita si intende un trattamento che non offre alcuna prospettiva di guarigione di miglioramento o sollievo, ma che è finalizzato solamente a prolungare la vita». 

Art. 6.5 - «Nei casi in cui il paziente è morente o la sua morte è inevitabile, ma non c’è un suo testamento di vita (ai sensi dell’art. 6a della stessa legge) il medico può esimersi dal cominciare o proseguire delle cure che non possono che ritardare la data del decesso. Nelle stesse circostanze il medico può somministrare degli analgesici, dei calmanti o dei prodotti analoghi che sono necessari per sostenere il paziente anche se una tale azione può condurre a avvicinare il momento del decesso». 

Art. 6a - «Tutte le persone maggiorenni possono redigere un testamento di vita. Il testatore esprime la sua volontà in materia di cure mediche se egli dovesse trovarsi in una situazione nella quale non può più esercitare in altro modo il suo diritto di autodeterminazione». 

Art. 16 – riprende la stessa formulazione dell’art. 6.5 della Lov om udøvelse af lægegerning.

Art. 17 - «1. Tutti coloro che hanno più di 18 anni, che non sono sotto tutela, che adempiono le proprie condizioni personali e notoriamente quelle di salute, conformemente all’art. 5 della legge sulla tutela, possono redigere un testamento di vita. In un testamento di vita, l’interessato può esprimere la sua volontà in materia di trattamenti medici se dovesse trovarsi in uno stato in cui egli non può più esercitare il suo diritto di autodeterminazione. 

2. Un testamento di vita può contenere delle disposizioni secondo le quali: 

1. nel caso in cui il testatario è morente o la sua morte è inevitabile, egli non desidera trattamenti di prolungamento della vita; 

2. nei casi in cui la malattia, l’estremo indebolimento dovuto alla vecchiaia, un incidente, un arresto cardiaco, o un altro evento suscettibile di creare una invalidità così grave che il te- statore sarà durevolmente incapace di prendersi cura di se stesso psichicamente e mentalmente, il testatore non desideri un trattamento di prolungamento della vita; 

3. Per trattamento di prolungamento della vita si intende un trattamento che non offre alcuna prospettiva di guarigione, di miglioramento, o di sollievo ma che serve solamente a prolungare la vita; 

4. Nella misura in cui un appartenete al personale curante, di fronte ad un paziente che non ha l’età per esercitare i suoi diritti di autodeterminazione, decida d’iniziare un trattamento di prolungamento della vita di un paziente la cui morte è inevitabile, o decida di proseguire un tale trattamento nei casi previsti al n. 2 alinea 2, questa persona dovrà consultare il registro dei testamenti di vita, conformemente all’art. 18, al fine di verificare se egli ha redatto un testamento di vita; 

5. Nei casi previsti al n. 1, alinea 2, il desiderio del testatore ha forza obbligante per il personale curante, mentre nel caso previsto al punto n. 2 dello stesso alinea non ha che un valore indicativo e dovrà dunque essere preso in esame in fase terminale».  

  • Livstestamenter - [Regolamento del Ministero della sanità sul testamento di vita], introdotto il 18 settembre 1992 (n. 782) e la cui ultima modifica si registra al 22 giugno 2018 (n. 854).
  • Straffeloven - [Codice penale], Sezione 25 (Delitti contro la vita e l’incolumità fisica):

Art. 239: «Chiunque uccida un altro su sua specifica richiesta è punito con la reclusione fino a 3 anni».

Art. 240: «Chiunque assiste qualcuno nel togliersi la vita è punito con la multa o con la reclusione fino a 3 anni.»

Decisioni giurisprudenziali:

Il caso riguarda un medico danese che ha pubblicato online una guida contenente l’elenco dei medicinali adatti a commettere suicidio, con indicazioni pratiche e posologia. Oltre a ciò, il medico ha fornito aiuto, in tre casi specifici, a pazienti affetti da gravi patologie, desiderosi di porre fine alla propria vita, aiutandoli ad ottenere i medicinali e dando loro consigli specifici su come agire. In conseguenza di ciò, il medico è stato privato della licenza per esercitare la professione e condannato a 60 giorni di reclusione (anche se la pena è stata sospesa) per il reato di assistenza al suicidio, previsto dalla sezione 240 del codice penale danese. Dopo aver esperito i ricorsi interni, il medico si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che la decisione dei giudici danesi fosse contraria all’articolo 10 della CEDU che tutela la libertà di espressione, in quanto egli aveva semplicemente fornito informazioni ai pazienti, facilmente reperibili anche online. Secondo la Corte, invece, è legittimo condannare chi compia specifici atti di assistenza con l’intento concreto di aiutare a commettere suicidio. Nel caso di specie, qualora il medico si fosse limitato a pubblicare la guida informativa su internet, non avrebbe potuto essere punito, ricadendo la sua azione, indirizzata ad un numero indeterminato di persone, nell’alveo protettivo dell’articolo 10 della CEDU; avendo il medico, tuttavia, aiutato i pazienti a procurarsi le medicine e avendo dato consigli assicurando la riuscita dell’azione, egli ha intensificato la volontà dei pazienti di procedere con il suicidio e ha fornito assistenza concreta.

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Estonia

In Estonia qualsiasi forma di eutanasia e assistenza al suicidio è vietata. 

Casi rilevanti:
  • Caso Paul Tammert

Un soggetto è stato indagato per aver costruito e affittato “a scopo di lucro” un dispositivo mediante il quale gli utenti potevano effettuare il proprio suicidio assistito tramite un gas letale. Secondo quanto riferito dal Procuratore estone, due persone si sono tolte la vita a causa dei suoi servizi. Paul ha valutava innanzitutto se lo stato mentale di una persona era sufficientemente adeguato per essere in grado di prendere le proprie decisioni e allo stesso tempo se la salute fisica era sufficientemente incurabile da giustificare la fine della propria vita.

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Finlandia

Francia

In Francia è vietato l’accanimento terapeutico, è consentita l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sedazione profonda e continua ma non è consentita né l’eutanasia né il suicidio medicalmente assistito.

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità:

Articolo L.1110-5 - «Ogni individuo ha, tenuto conto del proprio stato di salute e dell'urgenza degli interventi che esso richiede, il diritto di ricevere le cure più adeguate e di beneficiare di terapie la cui efficacia è riconosciuta e che garantiscono la migliore sicurezza sanitaria alla luce delle comprovate condizioni di salute. Gli atti di prevenzione, indagine o cura non devono, allo stato delle conoscenze mediche, esporre il paziente a rischi sproporzionati rispetto al beneficio atteso.

Questi atti non devono essere perseguiti con irragionevole ostinazione. Quando appaiono inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il mantenimento artificiale della vita, possono essere sospesi o non intrapresi. In questo caso, il medico salvaguarda la dignità del morente e assicura la qualità della sua vita prestando le cure di cui all'articolo L. 1110-10.

[...]

Ogni individuo ha il diritto di ricevere cure volte ad alleviare il proprio dolore. Ciò deve in ogni caso essere prevenuto, valutato, preso in considerazione e trattato.

Gli operatori sanitari utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per garantire a tutti una vita dignitosa fino alla morte. Se il medico ritiene di poter alleviare le sofferenze di una persona nella fase avanzata o terminale di una malattia grave ed incurabile, qualunque ne sia la causa, applicando cure che possano avere l'effetto secondario di abbreviargli la vita, deve informare il paziente, fatte salve le disposizioni del quarto comma dell'articolo L. 1111-2, la persona di fiducia di cui all'articolo L. 1111-6, la famiglia o, in mancanza, uno dei parenti. La procedura seguita viene registrata nella cartella clinica.»

  • Code pénal - [Codice penale], Libro II: dei crimini e dei delitti contro le persone

Art. 221-1 – omicidio volontario: «Uccidere volontariamente un'altra persona costituisce omicidio. Viene punito con trent'anni di reclusione.»

Art. 221-3 – omicidio premeditato: «L'omicidio commesso con premeditazione o agguato costituisce un assassinat. Viene punito con l'ergastolo.»

Art. 221-5 - avvelenamento: «Costituisce avvelenamento l’atto di attentare alla vita altrui mediante l’uso o la somministrazione di sostanze idonee a provocare la morte. L'avvelenamento è punibile con trent'anni di reclusione.».

Art. 223-6, c. 2 – mancata assistenza di persona in pericolo: «È punito con le stesse pene chiunque volontariamente si astiene dal prestare soccorso ad una persona in pericolo che, senza pericolo per sé o per terzi, potrebbe prestarle o con un suo atto personale o provocando soccorso.».

Art. 121-3, c. 3 – omicidio involontario: «[...] le persone fisiche che non hanno causato direttamente il danno, ma che hanno creato o contribuito a creare la situazione che ha consentito il verificarsi del danno o che non hanno adottato le misure per evitarlo, sono penalmente responsabili se è accertato che hanno violato deliberatamente un particolare obbligo di prudenza o di sicurezza previsto da una legge o da un regolamento, ovvero hanno commesso un errore grave che espone altri ad un rischio particolarmente grave che non potevano ignorare».

Art. R. 4127-37 - «In ogni circostanza il medico deve sforzarsi di alleviare le sofferenze del malato con mezzi adeguati al suo stato e assisterlo moralmente. Egli deve astenersi da ogni irragionevole ostinazione e può rifiutarsi di intraprendere o proseguire cure che appaiano inutili, sproporzionate o che non abbiano altro effetto se non il mantenimento artificiale della vita».

[...]

Art. R. 4127-38 - «Il medico deve accompagnare il morente fino agli ultimi istanti, assicurare con cure e misure adeguate la qualità della vita che sta finendo, salvaguardare la dignità del malato e confortare chi gli sta accanto. Non ha il diritto di causare deliberatamente la morte.»

  • Loi n. 99-447 del 9 giugno 1999 sulle cure palliative: la legge disciplina il diritto di accesso dei cittadini alle cure palliative.
  • Circulaire DHOS/O 2/DGS/SD 5 D n° 2002-98 del 19 febbraio 2002 relativa all’organizzazione delle cure palliative in attuazione della Loi n. 99-447 del 9 giugno 1999.
  • Loi n. 2005-370 del 22 aprile 2005 contro l’accanimento terapeutico (cd. Loi Léonetti): la legge vieta l’accanimento terapeutico e autorizza l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale qualora questi appaiano inutili, sproporzionati o diretti solo a prolungare artificialmente la vita del paziente. La legge autorizza anche i medici a somministrare al paziente delle cure palliative, anche se queste abbiano come effetto di velocizzare la morte. Per poter procedere all’interruzione dei trattamenti è necessario il consenso del paziente, anche attraverso disposizioni anticipate di trattamento, di una persona da lui indicata o di un familiare e il parere favorevole di un collegio di medici.
  • Loi n. 2010-209 del 2 marzo 2010 sull’indennità giornaliera di accompagnamento per una persona in fin di vita: questa legge fa riferimento all’accompagnamento del malato terminale e prevede un’indennità giornaliera a favore del soggetto che richiede il congedo per l’accompagnamento.
  • Decreto n. 2010-107 del 29 gennaio 2010 relativo alle condizioni di attuazione delle decisioni di limitazione o cessazione dei trattamenti. 
  • Decreto n. 2010-158 del 19 febbraio 2010 che ha creato l’Osservatorio nazionale sul fine vita.
  • Circolare del 20 ottobre 2011 relativa all'attuazione della legge del 22 aprile 2005 relativa ai diritti dei malati e alla fine della vita e al trattamento giudiziario dei cosiddetti casi di “fine vita”.
  • Decreto n. 2016-5 del 5 gennaio 2016 che ha creato il Centro nazionale sulle cure palliative e sul fine vita.
  • Loi n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 sulla creazione di nuovi diritti per i malati e le persone in fin di vita (cd. Loi Léonetti Claeys): la legge riforma la legge Leonetti del 2005, prevedendo nuovi diritti per i malati terminali, tra cui quello a una sedazione profonda e continua. Si prevede inoltre la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento.
  • Decreto n. 2016-1066 del 3 agosto 2016 che modifica il Codice di etica medica e relativo alle procedure collegiali e al ricorso alla sedazione profonda e continua fino alla morte prevista dalla legge n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 che crea nuovi diritti a favore dei malati e delle persone alla fine della vita.
  • Decreto n. 2016 – 1067 del 3 agosto 2016 relativo alle direttive anticipate previste dalla legge n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 che crea nuovi diritti a favore dei malati e delle persone alla fine della vita.
Decisioni giurisprudenziali e casi rilevanti:
  • Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne - ordonnance n. 1300740/2013: procedura decisionale collegiale per la sospensione di nutrizione e idratazione artificiali.
  • Il caso di Vincent Humbert: Vincent Humbert nel settembre 2000 rimane vittima di un grave incidente automobilistico a seguito del quale diviene tetraplegico, non può vedere né parlare, è nutrito artificialmente ma rimane perfettamente lucido. A causa di tale insopportabile condizione, nel 2002 indirizza una lettera all’allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac per chiedere “il diritto di morire” e di fronte all’impossibilità di accontentare la richiesta, la madre cerca di porre fine alle sofferenze del figlio somministrandogli una forte dose di barbiturici, senza che tuttavia questo riesca a far morire Vincent che entra in coma profondo. L’équipe medica che lo ha in carico decide allora di sospendere l’assistenza terapeutica privandolo del respiratore, ma anche questa azione non si rivela sufficiente a provocarne la morte. è a questo punto che il Dott. Chaussoy interviene con un’iniezione di cloruro di potassio al fine di provocare una crisi cardiaca. Nel 2003 inizia dunque il procedimento penale a carico della madre e del medico che si conclude nel 2006 con un’ordinanza adi non luogo a procedere fondata sulla “coercizione”, causa soggettiva di irresponsabilità penale.
  • Il caso di Vincent Lambert: a questo link una ricostruzione della cronistoria e di tutte le pronunce giurisprudenziali sul caso Lambert.
  • Corte Edu, sentenza n. 1828/18 del 23 gennaio 2018, Afiri et Biddarri v. France. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di due genitori che lamentavano l’illegittimità della sospensione dei trattamenti di sostegno vitale nei confronti della loro figlia minore, ritenendola invece legittima e compatibile con le norme della Convenzione.
  • Conseil d’État, n. 465977 del 10 ottobre 2022 - rifiuto di sollevare una questione di costituzionalità in tema di fine vita. Con questa decisione il Conseil d’État rigetta la richiesta avanzata dall’associazione Dignitas di sottoporre al vaglio di costituzionalità del Conseil constitutionnel gli artt. da L. 1110-5 a L. 1110-5-3 del Code de la santé publique nella parte in cui non riconoscono il diritto di ogni persona a poter porre fine alla propria vivere consapevolmente, liberamente e con dignità.
Casi pendenti davanti alla Corte Edu:
  • Medmoune v. France, (no. 55026/22
  • A and Others v. France (no. 17952/23) 
  • B v. France (no. 28026/23) and two other applications 
Pareri del Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 
Altri documenti rilevanti: 
Dottrina: 

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Germania

In Germania è punita la condotta di chi cagioni la morte di un soggetto, in seguito alla richiesta espressa di quest’ultimo (la cd. aktive Sterbehilfe - eutanasia attiva).

Quanto alla cd. “Indirekte Sterbehilfe” (eutanasia indiretta), ovvero l’evento morte causato da effetti indiretti di farmaci palliativi, questa non è punibile se corrisponde alla volontà attuale del paziente capace di agire oppure, se incapace, espresso tramite disposizioni precedentemente comunicate.

Infine, la cd. “passive Sterbehilfe” (eutanasia passiva), intesa quale rinuncia ad un trattamento salvavita, è anch’essa penalmente irrilevante laddove corrisponda alle volontà espresse dal paziente capace o incapace, con le stesse modalità previste dai casi di indirekte sterbehilfe.

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità:

§ 216 StGB (Tötung auf Verlangen, omicidio del consenziente): «Chiunque uccida su espressa e seria richiesta della persona uccisa, sarà imposta una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Il tentativo è punibile.»

§ 217 StGB (Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, favoreggiamento commerciale del suicidio): «Chiunque, con l'intenzione di promuovere il suicidio di un'altra persona, gli conceda o media l'opportunità di farlo per affari, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

Come partecipante, chiunque non agisca in modo commerciale e sia un parente o vicino all'altro di cui al paragrafo 1 rimane esente da punizione.»

Tale norma è stata introdotta dal disegno di legge del 6 novembre 2015.

  • Bundesverfassungsgericht (sent. del 26 febbraio 2020) - il BVerfG ha dichiarato incostituzionale il § 217 del codice penale che punisce il favoreggiamento commerciale del suicidio, in quanto contrario al diritto di autodeterminazione nella morte, fondato sul principio personalistico di cui all’art. 2 della Costituzione tedesca: ciascuno è quindi libero di scegliere di morire e di farsi assistere da personale qualificato e professionalmente competente.
Decisioni giurisprudenziali e casi rilevanti:
  • Bundesgerichtshof (sent. del 25 giugno 2010) - il BGH ha ritenuto non colpevole di tentato omicidio l’avvocato di una donna che aveva manifestato il consenso a interrompere i trattamenti di sostegno vitale, in quanto la condotta era stata realizzata d’accordo con i medici e i tutori della donna. Il BGH, individua quattro condizioni che devono coesistere al momento dell’interruzione del trattamento salvavita affinché la condotta sia lecita: a) l’interessato deve essere in pericolo di vita a causa di una malattia; b) il consenso si deve riferire ad un trattamento medico; c) si deve trattare di «lasciar scorrere» un processo patologico naturale, in modo che la vita del paziente venga meno per il decorso della malattia e non per mezzo di un intervento intenzionalmente mirato; d) l’interruzione deve essere eseguita dal medico, dal fiduciario del paziente, dai loro delegati o dai loro ausiliari.
  • Corte Edu, sentenza n. 497/09 del 19 luglio 2012, Koch v. Germania - la Corte EDU ha stabilito che il rigetto del ricorso presentato da un marito contro il provvedimento dell’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici che negava l’autorizzazione ad ottenere 15 grammi di pentobarbiturici – dose letale che avrebbe permesso alla moglie, affetta da quadriplegia, di togliersi la vita – integrava una violazione dell’art. 8 della Convenzione;
  • Bundesverfassungsgericht (sent. dell’8 gennaio 2016) - rigetto dell'istanza cautelare contro la nuova norma sul suicidio assistito.
  • Bundesverwaltungsgericht – sent. 7 novembre 2023: legittimità costituzionale del divieto di acquisto del “Natrium-Pentobarbital” a scopi suicidari.
Pareri del Deutscher Ethikrat 
  • Parere del 1° giugno 2017 - Prevenzione del suicidio invece che aiuto al suicidio. Risposta ad una richiesta del Consiglio etico tedesco in occasione della decisione del Tribunale amministrativo federale.

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Grecia

In Grecia è vietata sia l’eutanasia che l’assistenza al suicidio.

Disposizioni normative e casi rilevanti: 

Art. 299 (Omicidio colposo): «Chiunque uccida un altro è punito con l’ergastolo»

Art. 300 (Omicidio su richiesta): «Chiunque abbia deciso ed eseguito un omicidio dietro grande e insistente richiesta della vittima e per pietà verso colui che era affetto da una malattia incurabile, è punito con la reclusione».

Art. 301 (Istigazione al suicidio): «Chiunque abbia persuaso un altro a suicidarsi, se il suicidio è stato commesso o tentato, nonché chiunque abbia prestato assistenza durante la commissione del suicidio, cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile, è punito con la reclusione.»

Art. 29 (Decisioni mediche sul fine vita): «Il medico, in caso di malattia terminale, anche se tutte le opzioni terapeutiche mediche sono esaurite, dovrebbe occuparsi di alleviare il dolore psicosomatico del paziente. Offre cure palliative e collabora in questa direzione con i parenti del paziente. In ogni caso sostiene il paziente fino alla fine della sua vita.

2. Il medico tiene conto dei desideri espressi dal paziente, anche se non in grado di ripeterli.

3. Il medico deve sapere che il desiderio di morire di un malato, se si trova nello stadio ultimo, non costituisce il lasciapassare per il compimento di azioni volte ad accelerarne la morte.»

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Irlanda

In Irlanda non é consentita né l'eutanasia né l’assistenza al suicidio, mentre è consentita l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.

Disposizioni normative: 

Sezione 2 (2): «1) Il suicidio cessa di essere un crimine.

(2) Una persona che aiuta, incoraggia, consiglia o procura il suicidio di un altro, o un tentativo di suicidio da parte di un altro, sarà colpevole di un reato e sarà passibile di condanna con atto d'accusa alla reclusione per un periodo non superiore a quattordici anni.

[...]

(4) Nessun procedimento potrà essere avviato per un reato ai sensi di questa sezione se non con il consenso del Pubblico Ministero.»

  • Disegno di Legge n. 24/2020 (cd. Dying with Dignity Bill 2020). Tale proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, non è stata mai definitivamente approvata.
Decisioni giurisprudenziali e casi rilevanti:
  • Il caso di Marie Fleming

Nel 2012, Marie Fleming, donna affetta da sclerosi multipla e fisicamente incapace di porre fine alla propria vita da sola, ha intrapreso un’azione legale per ottenere il suicidio assistito. Il caso è stato prima trattato presso l’High Court e successivamente in appello presso la Supreme Court. 

  • Supreme Court (sentenza del 29 aprile 2013): la norma che vieta l’assistenza al suicidio non è in contrasto con la Costituzione.
  • High Court (sentenza del 26 dicembre 2014) - P.P. v. Health Service Executive: interruzione trattamenti di sostegno vitale. In questa decisione la High Court irlandese ha stabilito che i medici possono interrompere i trattamenti di sostegno vitale in una paziente alla diciottesima settimana di gestazione.
Documenti rilevanti:
  • Joint Committee on Assisted DyingFinal Report of the Joint Committee on Assisted Dying, 27 marzo 2024.
  • Royal College of Physicians of Ireland (RCPI), Consultation submission on the Dying with Dignity Bill 20202021. In tale parere l’ordine dei medici ha formalmente espresso la sua posizione contraria all’introduzione di una legislazione in tema di fine vita («RCPI officially opposes the introduction of any legislation supportive of assisted suicide because it is contrary to best medical practice», pag. 6).
  • College of Psychiatrists of Ireland, Physician-Assisted Suicide and Euthanasia, settembre 2021. In tale parere anche l’Ordine degli Psichiatri ritiene che la pratica del suicidio medicalmente assistito e dell'eutanasia (PAS-E) sia contraria alla buona assistenza medica e si oppone formalmente a tali pratiche.

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Italia

In Italia non è consentita l'eutanasia, ma è consentita l'assistenza al suicidio solo a certe condizioni dopo l'intervento della Corte costituzionale nel 2019.

Per ulteriori informazioni, consulta "La disciplina del fine vita in Italia".

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Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

In Lussemburgo l’eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una legge del 2009, in vigore dal 17 marzo 2009 e modificata nel 2014 e nel 2021.

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità:

La legge consente l’eutanasia e il suicidio assistito al ricorrere dei seguenti presupposti: i) il paziente deve essere cosciente e capace di intendere e di volere al momento della manifestazione del consenso; ii) la richiesta deve essere libera ed informata; iii) la situazione clinica del paziente deve essere irreversibile e causa di intollerabile sofferenza fisica o psicologica; iv) la richiesta deve essere scritta. Accertati i presupposti, il medico deve ottenere l’assenso di un altro professionista e consultarsi, salvo che il paziente si opponga, anche con il soggetto da questo designato come persona di fiducia. La legge consente inoltre la predisposizione di disposizioni anticipate di trattamento, da applicare qualora il paziente si trovi nell’incapacità di intendere e volere.

Art. 397 – 1: «Non si applica la presente sezione all'atto di un medico che risponde a una richiesta di eutanasia o di suicidio assistito nel rispetto delle condizioni sostanziali di cui alla legge del 16 marzo 2009 sull'eutanasia e sul suicidio assistito».

Documenti rilevanti:

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Malta

A Malta è vietata sia l’eutanasia che l’assistenza al suicidio. Le cure palliative e l’interruzione dei trattamenti sono invece consentite.

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Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi l’eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una Legge del 2001 entrata in vigore nel 2002.

Sono presenti, inoltre, cinque Comitati regionali per l’eutanasia (RTEs) deputati a valutare se il medico che ha eseguito l’eutanasia o l’assistenza al suicidio ha rispettato tutti i criteri stabiliti nelle leggi (cd. procedura di revisione). Tali Comitati sono composti da un medico, un etico e un avvocato.

Disposizioni normative e questioni di costituzionalità:
  • Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - [Legge per il fine vita su richiesta e il suicidio assistito] del 12 aprile 2001  - la legge non depenalizza l’eutanasia, ma la consente al ricorrere dei seguenti requisiti: i) il consenso informato del paziente, anche nella forma delle disposizioni anticipate di trattamento; ii) la sofferenza intollerabile senza possibilità di miglioramento; iii) la completa informazione del paziente circa le prospettive e le opzioni disponibili; iv) la decisione congiunta di paziente e medico circa la necessità dell’eutanasia; v) la conferma di un secondo medico. La legge si applica anche ai minori a partire dai 12 anni, ma in questo caso è necessario anche il consenso dei genitori.
  • Wetboek van Strafrecht – [Codice penale] 

Art. 293: «Chiunque pone fine alla vita altrui intenzionalmente, per sua espressa e grave volontà, è punito con la reclusione non superiore a dodici anni o con la multa di quinta categoria.

2. Il reato di cui al primo comma non è punibile se commesso da un medico che soddisfa i dovuti requisiti di diligenza di cui all'articolo 2 della legge sull'interruzione della vita su richiesta e sul suicidio assistito e lo denuncia all'autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge sui servizi funebri».

Art. 294: «Chiunque inciti intenzionalmente un altro al suicidio, se segue il suicidio, è punito con la reclusione non superiore a tre anni o con la multa di quarta categoria.

2. Chiunque aiuti intenzionalmente un altro a suicidarsi o gli fornisce i mezzi è punito, se segue il suicidio, con la reclusione fino a tre anni o con la multa di quarta categoria. Si applica mutatis mutandis l'articolo 293, comma 2».

Art. 7 co. 2: «Se la morte è stata conseguenza dell'applicazione dell'interruzione della vita su richiesta o del suicidio assistito di cui all'articolo 293, secondo comma, o all'articolo 294, secondo comma, secondo periodo del Codice penale, il medico curante non deve fornire una dichiarazione di morte e comunica immediatamente la causa di tale morte al medico legale comunale o a uno dei medici legali municipali compilando un modulo. Il medico deve allegare alla notifica una relazione motivata relativa al rispetto degli obblighi di diligenza di cui all'articolo 2 della legge sull'interruzione della vita su richiesta e sul suicidio assistito».

Decisioni giurisprudenziali e casi rilevanti:
  • Corte suprema sentenza n. 19/05016/2020: la Corte Suprema olandese (Hoge Raad der Nederlanden) ha ritenuto valida la dichiarazione di volontà rilasciata da una paziente di essere sottoposta ad una eutanasia ed ha annullato la sentenza di condanna nei confronti medico che l'ha eseguita.
Documenti rilevanti:
  • Report annuali a cura dei Regional Euthanasia Review Committees (RTEs).

Sul nostro sito sono presenti le analisi relative:

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Polonia

In Polonia è vietata l'eutanasia in tutte le sue forme, ma 'in casi eccezionali' il giudice può decidere di mitigare la pena - fino a 5 anni di prigione - o addirittura rinunciare a infliggerla.

Disposizioni normative:

Art. 150: «Chiunque uccida un essere umano su sua richiesta perché mosso da compassione nei suoi confronti è soggetto alla reclusione da 3 mesi a 5 anni. In situazioni eccezionali il tribunale può applicare un'attenuazione della pena o addirittura desistere dalla sua esecuzione».

Art. 151: «Chiunque, con la persuasione o con l'aiuto, induce a togliersi la vita, è punito con la reclusione da 3 mesi a 5 anni.»

Art. 32: «1. Nelle condizioni terminali, il medico non è obbligato ad avviare e condurre la rianimazione o terapie persistenti o ad applicare misure di emergenza. 2. La decisione di interrompere la rianimazione spetta al medico ed è legata alla valutazione delle possibilità di trattamento.»

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Portogallo

In Portogallo l’eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati dalla Legge n. 22/2023 del 22 maggio 2023.

Iniziative legislative, leggi vigenti e questioni di costituzionalità:
  • Decreto n. 109/XIV dell’Assemblea della Repubblica in materia di morte medicalmente assistita, 12 febbraio 2021 (iniziativa legislativa in materia).

Tale decreto è stato sottoposto dal Presidente della Repubblica portoghese ad un controllo preventivo di costituzionalità il 18 febbraio 2021 (link ad un’analisi di tale richiesta).

Il decreto è stato dichiarato incostituzionale dal Tribunal Constitucional, con sentenza n. 123/2021 del 15 marzo 2021, in quanto in contrasto con il principio nazionale della “determinabilità delle leggi” nella parte in cui la nozione di «lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico» non delimita in modo sufficientemente rigoroso le situazioni che giustificherebbero il mancato intervento punitivo dello Stato.

  • Decreto n. 199/XIV dell’Assemblea della Repubblica in materia di morte medicalmente assistita, 5 novembre 2021 (II iniziativa legislativa in materia). 

Dopo aver ricevuto il decreto per la promulgazione come legge, il Presidente della Repubblica ha scelto di porre il veto, rilevando che i concetti utilizzati non erano sufficientemente chiari nel definire i presupposti per l’accesso alla morte medicalmente assistita.

  • Decreto n. 23/XV dell’Assemblea della Repubblica in materia di morte medicalmente assistita, 9 dicembre 2022 (III iniziativa legislativa in materia). 

Dopo aver ricevuto il decreto per la promulgazione come legge, anche questa volta il Presidente della Repubblica ha deciso di sottoporlo ad un controllo preventivo di costituzionalità con la richiesta del 4 gennaio 2023.

La Corte si è allora pronunciata con la sentenza n. 5/2023 del 30 gennaio 2023, dichiarando incostituzionale il decreto n. 23/XV nella parte in cui, all’art. 2, lett. f), il legislatore dà una definizione di sofrimento de grande intensidad troppo vaga e che comporta difficoltà applicative.

  • Decreto n. 43/XV dell’Assemblea della Repubblica in materia di morte medicalmente assistita, 31 marzo 2023 (IV iniziativa legislativa in materia).

Anche questa volta, dopo aver ricevuto il decreto per la promulgazione come legge, il Presidente ha posto il veto ma per motivi politici. Di fronte al blocco della quarta iniziativa, dunque, i deputati della maggioranza che hanno permesso l’approvazione di questo decreto si sono avvalsi della prerogativa prevista dall’art. 136 par. 2 della CRP procedendo nuovamente alla conferma del decreto n. 43/XV e non lasciando altra scelta al Presidente che la promulgazione. Il decreto è stato dunque convertito in legge dando origine alla L. n. 22/2023 del 25 maggio 2023.

  • Legge n. 22/2023 del 22 maggio 2023La morte medicalmente assistita è ammessa in Portogallo alle seguenti condizioni: 1) decisione attuale, ripetuta, seria, libera e informata di una persona maggiorenne di porre fine alla propria vita e 2) la persona deve trovarsi in una situazione di grave sofferenza causata da una delle seguenti condizioni cliniche: a) malattia grave e incurabile o b) lesione definitiva di estrema gravità.

Si precisa, inoltre, che l’eutanasia è sussidiaria al suicidio medicalmente assistito ovvero la stessa potrà essere compiuta solo quando il suicidio medicalmente assistito è impossibile da compiere per le condizioni fisiche del paziente.

Art. 134 (“Omicidio su richiesta della vittima”): «1. Chiunque uccide un’altra persona determinato da una richiesta grave, immediata ed espressa che questa gli ha rivolto, è punito con la reclusione fino a 3 anni. 2. Il tentativo è punibile. 3. La condotta non è punibile quando posta in essere nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Legge n. 22/2023».

Art. 135 (“Incitamento o aiuto al suicidio”): «1. Chiunque istiga un'altra persona al suicidio, o presta aiuto a tal fine, è punito con la reclusione fino a 3 anni, se il suicidio è effettivamente tentato o compiuto. 2. Se la persona che viene istigata o aiutata ha meno di 16 anni o ha, per qualsiasi motivo, la sua capacità di valutazione o di determinazione sensibilmente diminuita, l'agente è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. 3. La condotta non è punibile quando posta in essere nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Legge n. 22/2023».

Art. 139 (“Propaganda suicida”): «1. Chiunque, in qualsiasi modo, pubblicizza o pubblicizza un prodotto, oggetto o metodo indicato come mezzo idoneo a provocare la morte, con modalità idonee a provocare il suicidio, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 240 giorni. 2. Non è punito il medico o l'infermiere che, senza incitamento o pubblicità, si limita a fornire informazioni, su espressa richiesta di un'altra persona, sul suicidio medicalmente assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 135

Dottrina: 

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Spagna

L’eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una Legge del 18 marzo 2021.

Leggi vigenti e questioni di costituzionalità:
Documenti rilevanti:

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Svezia

Svizzera

In Svizzera non c’è una legge specifica che consente il suicidio assistito. 

L’art. 114 del Codice penale punisce l’omicidio su richiesta della vittima, quindi la cd. l’eutanasia attiva è vietata, anche se praticata per motivi onorevoli, come la compassione per la condizione del paziente.

L’art. 115, invece, punisce l’assistenza al suicidio ma solo se commessa per motivi egoistici (ad es., per motivi economici), dunque se non sorretta da motivi egoistici l’assistenza al suicidio è consentita dal 1942.

È consentito, dunque, ai medici fornire a chi lo desideri i farmaci letali per porre fine alla propria esistenza, senza tuttavia poterglieli somministrare direttamente: è il paziente a dover assumere autonomamente il farmaco senza alcun aiuto.

Leggi vigenti:

Art. 7 (Dignità umana): «La dignità umana deve essere rispettata e protetta»

Art. 10 (Diritto alla vita e alla libertà personale): «Ogni persona ha diritto alla vita. La pena di morte è proibita. 

Ogni persona ha il diritto alla libertà personale e in particolare all’integrità fisica e mentale e alla libertà di movimento.

[...]»

Art. 13 (Diritto alla libertà privata): «Ogni persona ha diritto alla privacy nella sua vita privata e familiare e in casa sua e in relazione alle sue mail e telecomunicazioni».

Art. 114 (“Omicidio su richiesta della vittima”): «Chiunque per motivi lodevoli, e in particolare mosso da compassione per la vittima, cagiona la morte di una persona su sua richiesta sincera e insistente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria».

Art. 115 (“Istigazione e assistenza al suicidio”): «Chiunque per motivi egoistici incita o aiuta un altro al suicidio o tenta il suicidio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se successivamente questi si suicida o tenta di suicidarsi».

Decisioni giurisprudenziali e casi rilevanti:
  • Swiss Federal Supreme Courtsentenza del 3 novembre 2006, BGE I 58. In questa decisione la Corte Suprema federale ha stabilito che ogni essere umano, persino se affetto da malattie psichiatriche, ha un “diritto di morire”. Tuttavia, il fatto che esista questo diritto non significa che lo Stato ha il dovere di fornire i mezzi per attuarlo. Inoltre, la Corte ha precisato che il farmaco letale può essere somministrato solo su prescrizione medica e che tale prescrizione è valida solo a condizione che il medico rispetti le regole della professione, in particolare le linee guida etiche adottate dall'Accademia delle scienze mediche.
  • Corte Edu, sentenza n. 31322/07 del 20 gennaio 2011, Haas v. Svizzera. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in un caso riguardante le doglianze di un cittadino svizzero affetto da una grave psicopatia bipolare che, non riuscendo ad ottenere da alcun medico la necessaria prescrizione medica per una dose letale di farmaco (pentobarbitale sodico) alla scopo di porre fine in maniera dignitosa alla propria vita, lamentava l’inerzia dello Stato svizzero nell’adoperarsi per rendere possibile al ricorrente il compimento di un suicidio dignitoso (ric. n. 31322/07), ha respinto all’unanimità il ricorso, ritenendo che la Svizzera non violi l’art. 8 CEDU prevedendo la ricetta medica come condizione per ottenere la sostanza letale: questa previsione costituisce, infatti, una misura legittima volta a salvaguardare il diritto alla vita (art. 2 CEDU).
  • Corte Edu, II sezione, sentenza del 14 maggio 2013 per il ric. n. 67810/10, Gross v. Svizzera. La II sezione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha riconosciuto che la normativa svizzera viola l’art. 8 della CEDU perché non stabilisce linee guida sufficientemente precise e dettagliate in merito a particolari casi di assistenza al suicidio. Successivamente, un panel di cinque giudici della Corte Edu rinvia il caso alla Grand Chamber.
  • Corte Edu, Grand Chamber, sentenza del 30 settembre 2014 per il ric. n. 67810/10, Gross v. Svizzera. La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha invece dichiarato irricevibile il ricorso della donna che richiedeva la possibilità di vedersi prescrivere una dose letale di barbiturici. La decisione contraddice il precedente orientamento della seconda sezione che aveva invece accolto il ricorso facendo derivare dalla mancanza di chiarezza delle regole svizzere in merito alla possibilità di ottenere assistenza al suicidio una violazione dell’art. 8 della CEDU.
Documenti rilevanti:

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Ungheria

In Ungheria non è consentita né l’eutanasia né l’assistenza al suicidio, ma è possibile rifiutare le cure. Attualmente è pendente dinnanzi alla Corte EDU un caso sul fine vita che vede coinvolta l’Ungheria.

Leggi vigenti e questioni di costituzionalità:

Sezione 162 dell’Act C del 2012 (“Aiuto e istigazione al suicidio”): «(1) Chiunque persuade un altro a suicidarsi o fornisce aiuto al suicidio è colpevole di un crimine punito con la reclusione da uno a cinque anni, se il suicidio è tentato o commesso. (2) Qualsiasi persona di età superiore ai diciotto anni che persuade un'altra persona di età inferiore ai diciotto anni a farlo suicidarsi o prestare aiuto al suicidio è punito con la reclusione da due a otto anni, se il suicidio è tentato o commesso».

  • Legge II del 1972 sulla sanità.
  • Corte costituzionale, decisione n. 22/2003 (IV. 28.) AB. La Corte costituzionale ungherese ha ricevuto all’inizio degli anni 2000 numerosi ricorsi riguardanti il diritto dei pazienti affetti da malattie terminali di porre fine alla propria vita con dignità, ricorsi riuniti in questa unica sentenza. Con questi ricorsi si chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale e annullare l'ultima frase della sezione 43, paragrafo (2) della Legge II del 1972 sull'assistenza sanitaria, in quanto violative del diritto dei pazienti alla dignità umana garantito dall'articolo 54 comma 1 della Costituzione. Secondo la Corte Costituzionale, il fatto che la legge limiti il diritto all'autodeterminazione dei malati terminali in tema di fine vita in modo conciliabile con la loro dignità umana, è una manifestazione dell'obbligo dello Stato di proteggere la vita ai sensi dell'articolo 8 par. (1) della Costituzione. Qui un riassunto dei punti salienti della sentenza.
Casi pendenti davanti alla Corte Edu:
  • Karsai v. Hungary, ric. n. 32312/23. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 8 e 9 in combinato con l’art. 14 della Convenzione. Secondo il quadro normativo vigente in Ungheria, infatti, gli sarebbe precluso di accedere a qualsiasi pratica di assistenza al suicidio non solo nel territorio nazionale, ma anche al di fuori.

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Autore
Beatrice Carminati e Rosa Signorella
Pubblicato il: Martedì, 25 Gennaio 2022 - Ultima modifica: Venerdì, 07 Giugno 2024
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