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Una sentenza "crioconservata": porta (soc)chiusa alla dichiarazione di incompatibilità del divieto della c.d. fecondazione eterologa con l'articolo 8 della CEDU

Simone Penasa

Articolo pubblicato in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, vol. I (2012), pp. 88-102

ABSTRACT

La porta che la Prima Sezione della Corte EDU sembrava avere aperto nella sentenza dell'aprile 2010, con la quale aveva sancito l’incompatibilità con l’articolo 8 della CEDU interpretato in combinato disposto con l’articolo 14 del divieto di donazione di gameti a scopo di fecondazione in vitro sancito dalla legge austriaca in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), sembra essere stata richiusa dalla Camera Grande della Corte EDU, che – rovesciando la decisione contenuta nella precedente sentenza – ne ha invece riconosciuto la compatibilità. Al termine del commento, risulterà evidente come la Corte EDU – seppur in maniera implicita – abbia voluto lasciare tale porta socchiusa. Al di là della decisione del caso concreto, la Corte sembra infatti avere lasciato, lungo il proprio percorso argomentativo, una serie di indizi – sotto forma di parametri attraverso i quali valutare l’intervento del legislatore nazionale in ambito di PMA – che lasciano pensare ad una giurisprudenza non ancora consolidata, aperta a possibili interpretazioni alternative del rapporto tra legislazione e scienza medica.

Pubblicato il: Lunedì, 16 Luglio 2012 - Ultima modifica: Sabato, 06 Luglio 2019
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