Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una richiesta di parere, formulata dal Ministero della salute, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. In particolare, si richiede una valutazione sullo schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT (art. 1, comma 418, l. n. 205/2017).
Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 novembre 2019 (n.02892/2019): richiesta di parere sullo schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT
Anno 2019
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
La banca dati, prevista all’art. 1, comma 418, l. n. 205/2017 ed istituita presso il Ministero della Salute, è infatti destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) introdotte nel nostro ordinamento con la l.n.219/2017.
Lo schema in oggetto, frutto dell’attività di un gruppo di lavoro integrato con un rappresentante della FnomCeo e un componente del Consiglio nazionale del notariato, è stato in primo luogo sottoposto al parere del Garante per la Protezione dei dati personali (che si è pronunciato favorevolmente il 29 maggio 2019) e in secondo luogo trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'acquisizione della prevista intesa (espressa nella riunione del 25 luglio 2019).
La Sezione Consultiva riconosce, in primo luogo, che il testo di decreto del Ministero della Salute ha correttamente recepito le indicazioni precedentemente rese dallo stesso CdS in occasione del parere n. 1991/2018 (qui la scheda) sui quesiti formulati dal Ministero.
I giudici amministrativi hanno tuttavia mosso delle osservazioni [p. 15] in relazione a:
- Mancata previsione di “efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento della norma, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione”.
- Non meglio specificato “separato provvedimento” del ministero nelle more della realizzazione della banca dati. Sul punto, si sollecita una migliore definizione degli aspetti essenziali di tale disciplina transitoria, fin dallo schema in esame, per quello che è possibile.
- Disciplinare tecnico allegato al decreto, rispetto al quale si avverte sull’essenzialità dei profili della sicurezza e della continuità da assicurare necessariamente al funzionamento della banca dati.
Fatte salve queste osservazioni, il parere risulta favorevole.
Il testo completo del parere è disponibile nel box download.