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Garante per la protezione dei dati personali – Deliberazione del 9 maggio 2024: regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice della Privacy
Anno 2024

Con il provvedimento del 9 maggio 2024 il Garante della Privacy ha adottato le garanzie che i titolari del trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca dovranno osservare ai sensi del novellato art. 110 Codice della Privacy, in sostituzione della previgente obbligatoria consultazione preventiva.

A seguito della recente modifica operata dall’art. 44 del d.l. n. 19/2024 (convertito in legge dalla L. n. 59/2024)al Codice della Privacy, il nuovo art. 110 cod. cit. in tema di trattamento dei dati relativi alla salute ai fini di ricerca scientifica nei casi in cui non è possibile raccogliere il consenso dell’interessato prevede che non è più necessaria una consultazione preventiva del Garante della Privacy.  

In tali particolari casi, infatti, sarà sufficiente, oltre all’acquisizione del parere favorevole del comitato etico territorialmente competente, solo osservare le prescrizioni e le garanzie ex art. 106 co. 2 lett. d) cod. cit. predisposte dal Garante della Privacy. 

Il Garante, pertanto, in data 9 maggio 2024 (pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2024), ha adottato una deliberazione con cui ha individuato tali garanzie.

In particolare, ha stabilito che il titolare del trattamento oltre ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato e acquisire il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca come previsto dall’art. 110 del Codice, deve accuratamente motivare e documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle ragioni etiche o organizzative per le quali informare gli interessati e quindi acquisire il consenso, risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, se del caso documentando altresì i ragionevoli sforzi profusi per tentare di contattarli.

Nei predetti casi, i titolari del trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca medica, biomedica e epidemiologica riferiti a soggetti deceduti o non contattabili devono altresì svolgere e pubblicare la valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, dandone comunicazione al Garante.

Con lo stesso provvedimento l’Autorità, alla luce della riforma normativa e considerato il rilevante impatto della stessa, ha promosso l’avvio della procedura per l’adozione delle nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. Il Garante invita quindi i soggetti pubblici e privati, che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le Regole deontologiche, e i portatori di un interesse qualificato, che intendono partecipare ai lavori, a darne comunicazione e a fornire informazioni e documentazione all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo della deliberazione è disponibile a questo link e nel box download. 

Vedi anche: 

Rosa Signorella
Pubblicato il: Giovedì, 09 Maggio 2024 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2024
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