Con il provvedimento del 9 maggio 2024 il Garante della Privacy ha adottato le garanzie che i titolari del trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca dovranno osservare ai sensi del novellato art. 110 Codice della Privacy, in sostituzione della previgente obbligatoria consultazione preventiva.
Garante per la protezione dei dati personali – Deliberazione del 9 maggio 2024: regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice della Privacy
Anno 2024
A seguito della recente modifica operata dall’art. 44 del d.l. n. 19/2024 (convertito in legge dalla L. n. 59/2024)al Codice della Privacy, il nuovo art. 110 cod. cit. in tema di trattamento dei dati relativi alla salute ai fini di ricerca scientifica nei casi in cui non è possibile raccogliere il consenso dell’interessato prevede che non è più necessaria una consultazione preventiva del Garante della Privacy.
In tali particolari casi, infatti, sarà sufficiente, oltre all’acquisizione del parere favorevole del comitato etico territorialmente competente, solo osservare le prescrizioni e le garanzie ex art. 106 co. 2 lett. d) cod. cit. predisposte dal Garante della Privacy.
Il Garante, pertanto, in data 9 maggio 2024 (pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2024), ha adottato una deliberazione con cui ha individuato tali garanzie.
In particolare, ha stabilito che il titolare del trattamento oltre ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato e acquisire il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca come previsto dall’art. 110 del Codice, deve accuratamente motivare e documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle ragioni etiche o organizzative per le quali informare gli interessati e quindi acquisire il consenso, risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, se del caso documentando altresì i ragionevoli sforzi profusi per tentare di contattarli.
Nei predetti casi, i titolari del trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca medica, biomedica e epidemiologica riferiti a soggetti deceduti o non contattabili devono altresì svolgere e pubblicare la valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, dandone comunicazione al Garante.
Con lo stesso provvedimento l’Autorità, alla luce della riforma normativa e considerato il rilevante impatto della stessa, ha promosso l’avvio della procedura per l’adozione delle nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. Il Garante invita quindi i soggetti pubblici e privati, che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le Regole deontologiche, e i portatori di un interesse qualificato, che intendono partecipare ai lavori, a darne comunicazione e a fornire informazioni e documentazione all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo della deliberazione è disponibile a questo link e nel box download.
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