L’8 agosto del 2024 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum in cui risponde a delle FAQ (Frequently Asked Questions) riguardanti il diritto all’oblio oncologico.
Garante per la protezione dei dati personali – FAQ 8 agosto 2024: vademecum sul diritto all’oblio oncologico
Anno 2024
A seguito dell’approvazione della Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 concernente le disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha pubblicato sul proprio sito web una scheda informativa sull’oblio oncologico, nella quale viene fatta luce sul tema attraverso 14 FAQ.
In primis il Garante Privacy chiarisce la terminologia relativa all’oblio oncologico. Rimandando al contenuto del relativo testo di legge, viene ripresa la definizione del diritto che “tutela le persone guarite da una patologia oncologica e consente loro di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica” e che per conclusione del trattamento attivo si intende “la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico” in mancanza di recidive.
Oltre a ciò, viene data risposta ad alcuni aspetti pratici relativi al certificato di oblio oncologico. Infatti, oltre a individuare i soggetti del sistema sanitario nazionale a cui dev’essere richiesto tale certificato, vengono elencati i dati necessari per presentare la richiesta (quali i dati anagrafici del soggetto e quelli relativi alla patologia). Inoltre, si precisa il momento da cui può essere presentata la richiesta, ovvero dopo 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, ridotto a 5 se la patologia è stata sviluppata prima dei ventuno anni).
Per quanto riguarda il diritto all’oblio oncologico e l’accesso ai servizi bancari e assicurativi, vengono chiariti alcuni aspetti emergenti dal testo di legge. Tali servizi, infatti, non possono assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse, sia per quanto riguarda la stipulazione o il rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ma anche per ogni altro tipo di contratto, compreso quello tra privati, se al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini.
Ed ancora, nemmeno il datore di lavoro può chiedere, sia in fase selettiva sia in costanza di rapporto di lavoro, informazioni su un’eventuale pregressa patologia oncologica del lavoratore (sempre che il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, 5 se la malattia è insorta prima di 21 anni). In tal caso, il medico è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari del soggetto che siano indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo tali informazioni essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro.
Infine, anche per quanto riguarda il processo di adozione viene garantito il diritto all’oblio oncologico, in quanto le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni finalizzate a selezionare la coppia in grado di corrispondere alle esigenze del minore non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di 10 anni (o 5 se la malattia è insorta prima dei ventuno anni).
Il documento è disponibile al seguente link e nel box download.
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