Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nel caso Rappaz c. Svizzera la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sull’ammissibilità dell’alimentazione forzata nei confronti di un detenuto in sciopero della fame.
In particolare la Corte ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso del sig. Rappaz, il quale, avendo intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro la condanna ricevuta e per chiedere la legalizzazione della cannabis in Svizzera, aveva adito la Corte lamentando la violazione degli artt. 2 e 3 Cedu da parte delle autorità svizzere.
Nel caso Rooman v. Belgio (Application no. 18052/11) la Corte EDU ha condannato il Belgio per violazione dell'articolo 3 della CEDU. La causa aveva a oggetto la mancata fornitura di cure adeguate ad un detenuto che era affetto da una malattia mentale e l'inadeguata formazione del personale penitenziario.
La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara il divieto di donazione di gameti per fecondazione in vitro sancito dalla legge austriaca in materia di procreazione medicalmente assistita compatibile con l'articolo 8 della CEDU, esprimendo allo stesso tempo un "monito" ai legislatori nazionali, i quali sono chiamati a prendere in considerazione, nel momento in cui esercitano il proprio margine di apprezzamento, i continui sviluppi tecnico-scientifici che caratterizzano l'ambito della procreazione medicalmente assistita.
La Corte di Strasburgo ha escluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'art. 3 CEDU da parte del Regno Unito per l'espulsione di un cittadino afghano disabile, che sosteneva di non poter avere accesso ad adeguate cure mediche nel Paese d'origine.
Con la decisione S.V. c. Italia la Corte EDU ha stabilito che vi è stata la violazione dell’art. 8 della CEDU da parte dell’Italia nell’aver negato la possibilità ad una donna transgender di cambiare il proprio nome sulla base del mancato accertamento, da parte di un tribunale, del pieno “cambio di sesso”, nonostante la donna avesse intrapreso un percorso medico di transizione e fosse socialmente riconosciuta nel proprio genere d’elezione.
La Corte EDU ha giudicato inammissibile, a causa del mancato esperimento dei rimedi interni, il ricorso presentato dai genitori genetici dei gemelli nati in seguito allo scambio di embrioni avvenuto all’Ospedale Pertini di Roma.
La quarta sezione della Corte Edu ha rigettato all'unanimità il ricorso di Z per la violazione, da parte della Polonia, degli articoli 2, 8 e 14 della CEDU, a causa della morte della figlia Y dovuta al comportamento negligente del personale medico che l'aveva in cura.
La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di Charlie Gard contro le sentenze delle Corti interne che autorizzavano l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.
La Corte ha escluso che la Convenzione imponga agli Stati di autorizzare l’ingresso nel proprio territorio di bambini nati da procedimenti di maternità surrogata, senza la possibilità per le autorità nazionali di compiere i dovuti accertamenti.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso di I.B., cittadino greco licenziato per il solo fatto di essere HIV positivo, e ha dichiarato all’unanimità che il licenziamento di un lavoratore affetto da HIV esclusivamente basato sul suo stato di salute costituisce una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU.