Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale cilena, in data 28 agosto 2017, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da un gruppo di parlamentari, consentendo l’entrata in vigore della Legge n° 21.030 su “Depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza in 3 ipotesi”.
Con sentenza C-239 del 1997 la Corte costituzionale colombiana ha dichiarato la non applicabilità della norma del codice penale che punisce l’“homicidio por piedad” al medico che ponga fine all’esistenza di un malato terminale, in condizioni di grave sofferenza, che abbia manifestato una chiara volontà in tal senso.
La Corte costituzionale colombiana ha dichiarato incostituzionale il reato di “homicidio por piedad”, consentendo a chi è affetto da malattie gravi ed irreversibili di porre fine alla propria esistenza con l’aiuto di un medico.
La Corte costituzionale della Colombia ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sull’articolo 122 del Codice penale, relativo alla disciplina dell’interruzione di gravidanza. In virtù di ciò, la disciplina dell'interruzione di gravidanza rimane invariata rispetto a quanto precedentemente stabilito della Corte nella sentenza C- 355 del 2006.
Il Comitato ONU che monitora il rispetto del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ha accertato la violazione da parte dell’Italia del diritto alla salute sessuale e riproduttiva di una coppia che aveva fatto ricorso alla procreazione assistita e che voleva donare alcuni degli embrioni generati, affetti da un grave difetto genetico, alla ricerca scientifica.
Il Comitato Europeo dei diritti sociali ha condannato l’Italia per la violazione di numerose disposizioni della Carta Sociale Europea, poiché l'alta percentuale di obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza del personale sanitario e la mancata adozione delle necessarie misure da parte delle competenti autorità statali e regionali per rendere effettiva l'applicazione della legge violano il diritto alla salute della donna e il diritto al lavoro del personale sanitario non obiettore.
Nel caso International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy (n. 87/2012) il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha rilevato una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 11 (diritto alla salute) della Carta Sociale Europea per la mancata garanzia dell'accesso all'interruzione di gravidanza.
Il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità ha accertato che il mancato riconoscimento giuridico della figura del caregiver da parte dell’Italia viola i diritti delle persone con disabilità all’uguaglianza e alla non-discriminazione, alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità, al rispetto del domicilio nonché il diritto delle stesse e dei propri familiari adeguati standard di vita e protezione secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 5, 19, 23 e 28 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Il Comitato Onu sui diritti umani ha rilevato la violazione, da parte della Repubblica d’Irlanda, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a motivo di un quadro normativo sull’interruzione di gravidanza eccessivamente restrittivo.
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia di una parte del decreto del commissario ad acta Zingaretti (‘Linee di Indirizzo regionali per le attività dei Consultori familiari’), in base alla quale tutti i medici dei consultori della Regione Lazio, anche gli obiettori, dovevano rilasciare la certificazione necessaria per richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza presso le strutture autorizzate, come previsto dalla Legge 194.