Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nella causa C-158/96, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa al rimborso di spese medico-dentistiche ricevute in un altro Stato membro, ha affermato che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a una normativa nazionale che subordina all'autorizzazione dell'ente previdenziale dell'assicurato il rimborso (secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione) delle prestazioni di cure dentarie fornite da un ortodontista stabilito in un altro Stato membro.
Il 18 Ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in riferimento all’interpretazione del termine “embrione” ai sensi dell’articolo 6 (2)(c) della direttiva 98/44/CE.
Il procedimento C-173/09, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 49 del Trattato e sull'art. 22 del Reg. 1408/1971, proposta alla Corte nell'ambito di una controversia tra il sig. Elchinov e la Cassa nazionale bulgara di assicurazione malattia.
La Corte di Giustizia, in un procedimento vertente sull'interpretazione degli articoli del Trattato relativi alla libera prestazione di servizi, ha dichiarato che tali articoli non ostano ad una normativa statale che subordina la presa a carico di cure ospedaliere prestata in un altro Stato membro alla concessione di una previa autorizzazione. Tale autorizzazione può essere negata solo quando un trattamento identico o con lo stesso grado di efficacia può essere tempestivamente ottenuto in un istituto convenzionato con la cassa malattia d'iscrizione del paziente. Gli articoli 59 e 60 del Trattato ostano invece alla medesima normativa quando essa subordina la presa a carico di cure non ospedaliere a una previa autorizzazione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto incompatibili con l’art. 8 della Convenzione le modalità di conservazione di campioni e dati previste dal National DNA Database del Regno Unito, istituito nel 1995. In S. & Marper v. Uk (4 dicembre 2008) la Corte, infatti, ha condannato lo stato inglese poiché la legislazione che ammette la conservazione illimitata di dati anche di cittadini innocenti (Section 64 del Police and Criminal Evidence Act, così come modificato dal Criminal Justice and Police Act del 2001), avrebbe leso il diritto alla vita privata dei ricorrenti, comportando il superamento del margine di apprezzamento statale ammesso.
La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, a fronte delle richieste dei tutori di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” (ovvero in condizione clinica di non consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, e pertanto giuridicamente incapace di assumere le decisioni che la riguardassero, comprese quelle relative al suo stato di salute) di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, sulla base della sua presunta volontà di rifiuto ai trattamenti, ha respinto il ricorso, ritenendo che, in mancanza di una prova chiara, completa e convincente della rispondenza alla volontà effettiva del soggetto incapace, non sia ammissibile alcun giudizio sostitutivo (substituted judgement) dei tutori.
La Corte Suprema dell’Alabama ha stabilito che gli embrioni crioconservati nello Stato sono da considerarsi “minor children” ai fini dell’applicazione del Wrongful Death of Minor Act (§ 6-5-391) del 2022. L’atto consente ai genitori di un bambino minorenne deceduto di intentare una causa per ottenere danni punitivi quando la morte è causata da un atto illecito, da un'omissione o da una negligenza di qualsiasi persona.
La Corte Suprema argentina ha sospeso il provvedimento cautelare reso da un giudice civile della città di Buenos Aires volto a sospendere l'esecuzione di un aborto su una donna vittima di violenza sessuale e ha legittimato le autorità competenti a procedere con l'intervento.
La Corte Suprema argentina, imponendo un'interpretazione estensiva dell'art. 86 del codice penale (che regola le condizioni di esclusione della punibilità dell'aborto) ha autorizzato l'accesso all'interruzione di gravidanza a tutte le donne vittime di violenza sessuale. È stata sancita anche l'illegittimità della previsione di una necessaria autorizzazione giurisdizionale, stabilendo che è sufficiente la dichiarazione della donna, in cui si afferma che la gravidanza è la conseguenza di una violenza sessuale.
Il Tribunale di Tucumán (Argentina), in data 26 settembre 2018, autorizza la pratica della gestazione per altri di carattere solidale nel caso in cui sia la sorella della committente ad offrirsi come madre gestante.