Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
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Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Pubblicata l'ordinanza n. 196 del 2012 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto.
Il giudice a quo aveva basato la questione sulla definizione di embrione proposta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Brüstle.
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, della legge n. 194/1978.
Il Governo ha presentato davanti alla Corte costituzionale un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 4/2015, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».
Con la sentenza n. 103 del 23 maggio 2018, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione con cui viene fissata l’estensione del contributo fino al 2020 a carico delle Regioni ordinarie di 750 milioni di euro (già previsto dal primo periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
La Corte costituzionale ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 2013, n. 43 della Regione Puglia recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», il quale vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede la possibilità di indennizzo in caso di danno permanente derivato dalla vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus epatite A.
Con sentenza di accoglimento parziale, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di illegittimità dell'art. 1, comma II della legge della Regione Puglia 19 Giugno 2018 n. 27 “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”. La legge resta invece valida nella parte in cui la Giunta regionale individua i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, al fine di prevenire la diffusione di patologie infettive in ambito nosocomiale.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Con la sentenza dell’8 maggio 2009, n. 151, la Corte costituzionale italiana è intervenuta sulla legge n. 40 del 2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).