Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il Consiglio di Stato ha accolto una delle cinque contestazioni dell’appellante LAV (Lega Anti Vivisezione) in merito alla mancanza di adeguate informazioni sulle condizioni in cui versano gli animali.
La Corte Costituzionale della Repubblica di Corea (Corea del Sud) ha dichiarato incostituzionali due provvedimenti del Criminal Act, i quali penalizzano le donne responsabili di procurarsi un aborto (‘Self-Abortion Provision) e i medici che procurino un aborto su richiesta e con il consenso della donna (Abortion by Doctor Provision), ordinando l’applicazione temporanea di suddetti provvedimenti fino al 31 Dicembre 2020, termine ultimo dato alla legislatura per la loro modifica.
La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge 40/2004.
A seguito dell'udienza pubblica del 24 settembre 2019, la Corte costituzionale ha anticipato, per mezzo di un comunicato stampa, l'esito della propria decisione sulla questione di costituzionalità dell'articolo 580 c.p.
È stata pubblicata l'ordinanza n. 207/2018 relativa al caso Cappato e Antoniani (DJ Fabo), contenente le motivazioni che hanno portato la Corte a rinviare all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sollevate dalla Corte d'assise di Milano.
Come già anticipato nel comunicato stampa del 25 settembre 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, in presenza di specifiche e determinate condizioni, agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi.
Pubblicata l'ordinanza n. 196 del 2012 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto.
Il giudice a quo aveva basato la questione sulla definizione di embrione proposta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Brüstle.
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, della legge n. 194/1978.
Il Governo ha presentato davanti alla Corte costituzionale un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 4/2015, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».