Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Con la sentenza n. 103 del 23 maggio 2018, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione con cui viene fissata l’estensione del contributo fino al 2020 a carico delle Regioni ordinarie di 750 milioni di euro (già previsto dal primo periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
La Corte costituzionale ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 2013, n. 43 della Regione Puglia recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», il quale vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede la possibilità di indennizzo in caso di danno permanente derivato dalla vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus epatite A.
Con sentenza di accoglimento parziale, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di illegittimità dell'art. 1, comma II della legge della Regione Puglia 19 Giugno 2018 n. 27 “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”. La legge resta invece valida nella parte in cui la Giunta regionale individua i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, al fine di prevenire la diffusione di patologie infettive in ambito nosocomiale.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Con la sentenza dell’8 maggio 2009, n. 151, la Corte costituzionale italiana è intervenuta sulla legge n. 40 del 2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tar dell'Emilia Romagna nel procedimento tra la Novartis e la Regione, originato dall’impugnazione di una deliberazione adottata dalla Giunta (26 ottobre 2009), con cui la Regione ha deciso di consentire la temporanea erogabilità del medicinale Avastin (La Roche) a carico del Servizio sanitario regionale, anche per il trattamento off-label di casi di maculopatia correlata all’età (DMLE).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, nella parte in cui disponeva, per gli invalidi civili totali, che gli incrementi di cui al comma 1 alla pensione di inabilità fossero concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Con la sentenza n. 162/2014 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge n. 40/2004.
La Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Veneto e Liguria in relazione alle disposizioni del decreto legge n. 78/2015 che impone l’adozione di requisiti minimi per la prescrizione delle prestazioni mediche.